Parere n. 1520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- e nei confronti della Questura di -OMISSIS-, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro -OMISSIS---OMISSIS-: 1. per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. P-RE/L/N/2020/102733 EM-DOM_2020 dell’8 novembre 2021, notificato il 15 novembre 2021; - del parere, di protocollo e contenuto sconosciuto, dell’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS- e -OMISSIS- emesso in relazione alla domanda di emersione presentata, mai notificato; - del parere, di protocollo e contenuto sconosciuto, della Questura di -OMISSIS-, Ufficio Immigrazione emesso in relazione alla domanda di emersione presentata, mai notificato; - del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplinante i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di emersione, nella parte in cui prevede all’articolo 103, comma 1, il requisito, per il datore di lavoro, del possesso di un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo); - del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplinante i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di emersione, nella parte in cui non prevede all’articolo 103, comma 1, un termine per l’ultimazione della procedura; - della circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, prot. 4623 del 17 novembre 2020, avente ad oggetto “Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77. Emersione di rapporti di lavoro irregolari. Indicazioni operative”, nella parte in cui non prevede un termine alla conclusione del procedimento o ulteriori indicazioni sulle tempistiche di emissione dei pareri da parte dell’Ispettorato e della Questura; - per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell’interno in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2020; - per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del 30 maggio 2020; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della loro posizione giuridica; 2. nonché per l’accertamento ed il riconoscimento del loro diritto di veder accolta la domanda di emersione n. RE4707041219 e, contestualmente, di veder rilasciato il permesso di soggiorno e/o di ottenere un permesso di soggiorno a favore del lavoratore in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e/o ottenere un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi per attesa occupazione; 3. per la disapplicazione, con particolare riferimento alla signora-OMISSIS-, dell’art. 103, comma 1, nella parte in cui prevede il requisito, a carico del datore di lavoro, del permesso di soggiorno di lungo periodo; 4. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di accoglimento della domanda di emersione per cui è causa nonché, ove occorrer possa e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, nonché degli atti presupposti e della disciplina nella parte relativa al requisito del permesso di soggiorno UE di lungo periodo del datore di lavoro.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio dell’8 novembre 2021, notificato il 15 novembre 2021, con cui è stata respinta la domanda di emersione n. RE4707041219 per la carenza, in capo al datore di lavoro straniero, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della disciplina sull’emersione, difetto di motivazione e dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, giusto procedimento e legittimo affidamento, nonché violazione delle garanzie partecipative previste dalla l. n. 241/1990. In via subordinata è stato chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la disapplicazione della norma nella parte relativa al requisito del permesso di soggiorno UE di lungo periodo e la condanna delle amministrazioni all’accoglimento della domanda, ovvero al risarcimento del danno.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha rilevato che, nelle more del ricorso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 nella parte in cui limitava la presentazione della domanda di emersione ai datori di lavoro stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, anziché ai datori di lavoro regolarmente soggiornanti in Italia. In applicazione della pronuncia costituzionale, il Ministero dell’interno ha chiesto alla Prefettura il riesame in autotutela e la Prefettura, il 1° febbraio 2024, ha annullato il provvedimento di rigetto impugnato. Poiché i ricorrenti hanno così conseguito il bene della vita perseguito, consistente nell’annullamento dell’atto di diniego, la Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, con assorbimento dell’istanza cautelare. Il parere non esamina nel merito gli ulteriori motivi di ricorso né le domande subordinate.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto ha determinato il conseguimento, da parte dei ricorrenti, del bene della vita cui aspiravano e quindi la cessazione della materia del contendere.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita in ragione dell’annullamento dell’atto impugnato e della conseguente improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario e per la trasmissione dell’affare al Consiglio di Stato.
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
la domanda di emersione possa essere presentata solo dai datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la limitazione, stabilendo che la domanda può essere presentata dai datori di lavoro regolarmente soggiornanti in Italia.
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Il requisito, richiesto dall’amministrazione per il datore di lavoro, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo nella formulazione prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020.
sentenza Corte costituzionale n. 149 del 2023
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 nella parte indicata
La pronuncia ha imposto il superamento del requisito del permesso di soggiorno UE di lungo periodo quale condizione per la presentazione della domanda di emersione da parte del datore di lavoro straniero.
condanna in forma specifica
La disposizione è richiamata dai ricorrenti per chiedere l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda, ma la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.
l. n. 241/1990, artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 10-bis
Le disposizioni sono state invocate dai ricorrenti in relazione ai principi dell’azione amministrativa, ai termini e alla partecipazione procedimentale; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione concreta per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un ricorso straordinario, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata a fondamento di un provvedimento negativo impone all’amministrazione di riesaminare l’atto secondo il quadro normativo risultante dalla pronuncia costituzionale.
- L’annullamento dell’atto impugnato intervenuto nelle more assorbe l’istanza cautelare, non essendo più attuale l’esigenza di sospenderne l’efficacia.
Rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero e dal datore di lavoro contro il rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020.
Provvedimento impugnato e motivi
La Prefettura aveva respinto la domanda perché il datore di lavoro straniero non era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998. I ricorrenti hanno contestato il provvedimento deducendo, tra l’altro, violazione della disciplina sull’emersione, difetto dei presupposti e della motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e legittimo affidamento, nonché violazione delle garanzie partecipative della l. n. 241/1990. È stata inoltre chiesta la disapplicazione della norma relativa al requisito del permesso di soggiorno UE di lungo periodo e, in subordine, il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale
Nelle more del procedimento è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2023, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 nella parte in cui consentiva la presentazione della domanda di emersione soltanto ai datori di lavoro stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, anziché ai datori di lavoro regolarmente soggiornanti in Italia.
Riesame e annullamento in autotutela
A seguito della pronuncia costituzionale, il Ministero dell’interno ha chiesto alla Prefettura il riesame del provvedimento. Il 1° febbraio 2024 la Prefettura ha annullato in autotutela il decreto di rigetto impugnato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’annullamento dell’atto abbia consentito ai ricorrenti di conseguire il bene della vita perseguito, ossia la rimozione del provvedimento negativo. È quindi cessata la materia del contendere e non sussiste più un interesse attuale alla decisione sui motivi di ricorso.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. L’istanza cautelare è stata assorbita. Gli ulteriori motivi, la domanda di accoglimento della procedura di emersione, la richiesta di permesso per attesa occupazione e le pretese risarcitorie non sono state esaminate nel merito.
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