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Parere

Parere n. 1522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor-OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento K10/284998 in data 19 febbraio 2014, notificato il 22 maggio 2014, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonché di ogni atto anteriore e consequenziale, comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la successiva concessione della cittadinanza italiana, disposta con un provvedimento diverso e successivo rispetto a quello impugnato, avesse fatto venir meno ogni interesse del ricorrente alla decisione sul precedente diniego. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 19 febbraio 2014 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo eccesso di potere e carenza o difetto di motivazione, in relazione ai motivi ostativi di carattere penale posti a fondamento del provvedimento. Nel corso dell’istruttoria è emerso che il ricorrente aveva successivamente presentato una nuova domanda di cittadinanza e che, il 7 marzo 2022, aveva ottenuto la cittadinanza italiana mediante un distinto decreto di concessione.

Osservazioni

Sopravvenuta concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza italiana ottenuta dal ricorrente nel 2022 sulla base di una nuova domanda e di un distinto provvedimento ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione del precedente diniego.

Mancata decisione sui motivi di ricorso

I motivi relativi all’eccesso di potere e al difetto di motivazione non sono stati esaminati, poiché la sopravvenuta carenza di interesse ha imposto una definizione in rito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta attribuzione al ricorrente del bene della vita perseguito mediante un successivo e distinto provvedimento amministrativo determina, con riferimento al precedente atto impugnato, la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta concessione della cittadinanza ottenuta mediante una nuova domanda non comporta l’annullamento del precedente diniego, ma rende priva di utilità la decisione sul ricorso proposto contro quest’ultimo.

Ricorso contro il diniego di cittadinanza italiana

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento del 19 febbraio 2014, notificato il 22 maggio 2014, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto:

  • eccesso di potere;
  • carenza o difetto di motivazione.

Il diniego era stato fondato su motivi ostativi di carattere penale. Il Ministero dell’interno aveva inizialmente ritenuto il ricorso infondato e ne aveva chiesto il rigetto.

Sopravvenienze emerse nell’istruttoria

A seguito di un precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva disposto ulteriori adempimenti istruttori per garantire il pieno rispetto del contraddittorio. Il Ministero ha quindi riferito che il ricorrente, senza comunicare la rinuncia al ricorso pendente, aveva presentato nel 2017 una nuova domanda di cittadinanza.

Su tale distinta domanda, il 7 marzo 2022 era stato adottato in favore del ricorrente il decreto K10/755414 di concessione della cittadinanza italiana.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che la cittadinanza era stata concessa mediante un provvedimento diverso e successivo rispetto a quello oggetto del ricorso. Poiché il ricorrente aveva così conseguito il bene della vita perseguito, non residuava più un interesse concreto e attuale alla decisione sull’originario diniego.

La sopravvenuta concessione non ha determinato una pronuncia di annullamento del precedente provvedimento, né ha comportato l’esame dei motivi di ricorso. Ha invece reso improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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