Parere n. 1523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento K10/459450 n data 28 febbraio 2019, notificato il 13 giugno 2019, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 28 febbraio 2019 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana fondato sulla carenza del requisito reddituale. Pur senza articolare formali motivi, ha dedotto il difetto di istruttoria e l'insufficienza della motivazione, contestando le valutazioni dell'Amministrazione sulla propria integrazione e producendo documentazione fiscale e previdenziale relativa a sé e alla consorte. Il Ministero aveva rilevato, per l'anno 2017, un reddito inferiore alla soglia minima e l'esistenza di posizioni debitorie tributarie, chiedendo il rigetto del ricorso. Con parere interlocutorio la Sezione aveva disposto ulteriori verifiche sulla consistenza e sull'attualità dei debiti e sugli eventuali piani di rateizzazione. Nel corso degli accertamenti è emerso, tuttavia, che il ricorrente aveva successivamente ottenuto la cittadinanza italiana per matrimonio, sulla base di un titolo diverso da quello oggetto del diniego impugnato.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative al requisito reddituale, al difetto di istruttoria e alla motivazione del diniego. Ha rilevato che il ricorrente aveva conseguito la cittadinanza italiana per matrimonio con decreto del 17 luglio 2024 e che, pertanto, non residuava un interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso contro il precedente diniego relativo alla cittadinanza per residenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta concessione della cittadinanza per matrimonio
La concessione della cittadinanza italiana ottenuta successivamente dal ricorrente per matrimonio, sulla base di un titolo diverso da quello esaminato nel provvedimento impugnato, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso straordinario contro il diniego della cittadinanza per residenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituiva il titolo normativo della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta acquisizione del bene della vita perseguito mediante un titolo diverso da quello posto a fondamento del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando non residui alcuna utilità concreta e attuale dall'esame del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata anche quando l'Amministrazione non abbia definito nel merito le censure originarie, se l'interessato abbia comunque conseguito lo status o il risultato sostanziale cui aspirava.
Diniego della cittadinanza italiana e successiva concessione per matrimonio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego era stato motivato con la carenza del requisito reddituale.
Censure dedotte dal ricorrente
Il ricorrente aveva contestato il provvedimento senza articolare formali motivi, deducendo il difetto dell'istruttoria e l'insufficienza e genericità della motivazione. Aveva sostenuto che le valutazioni sulla mancata integrazione nel territorio nazionale fossero apodittiche e aveva prodotto i CUD relativi agli anni dal 2011 al 2019, nonché gli estratti conto previdenziali INPS propri e della consorte, il cui reddito concorreva alla situazione economica familiare. Secondo il ricorrente, salvo una leggera flessione nel 2017, la situazione reddituale sarebbe stata solida e documentalmente dimostrata.
Posizione dell'Amministrazione
Il Ministero dell'interno aveva chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che dalla verifica presso l'Agenzia delle entrate era emerso, per il 2017, un reddito inferiore alla soglia minima. Aveva inoltre segnalato un debito tributario di euro 2.078,50 e un'ulteriore posizione debitoria di euro 10.251,78, riferita alla qualità di socio di una società di persone. Tali elementi non erano stati ritenuti superati dalla documentazione fiscale e previdenziale prodotta dal ricorrente.
Parere interlocutorio e incombenti istruttori
Con il parere interlocutorio n. 00610/2026 del 1° aprile 2026, la Sezione aveva rilevato che agli atti non risultava la documentazione fiscale idonea a dimostrare l'attualità della posizione debitoria e che la relazione ministeriale non chiariva l'incidenza dei debiti sulla capacità reddituale del richiedente. Per questo aveva disposto ulteriori accertamenti sulla consistenza effettiva della posizione debitoria e sull'esistenza di eventuali piani di rateizzazione.
Sopravvenuta concessione della cittadinanza
Nel riscontro agli incombenti istruttori, il Ministero ha comunicato che il ricorrente aveva presentato, senza rinunciare al ricorso pendente, una nuova istanza di cittadinanza per matrimonio. Tale procedimento si era concluso con il decreto del 17 luglio 2024, con il quale gli era stata concessa la cittadinanza italiana.
Valutazione conclusiva della Sezione
La Sezione ha osservato che la cittadinanza era stata concessa per matrimonio, quindi sulla base di un titolo diverso da quello posto a fondamento del diniego impugnato. Tuttavia, il conseguimento della cittadinanza ha eliminato ogni interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso contro il precedente diniego. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito delle contestazioni relative al reddito, ai debiti tributari, all'istruttoria e alla motivazione del provvedimento.
Oscuramento dei dati identificativi
La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
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