Parere n. 1519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 43 del 2 marzo 2010 di demolizione delle opere, consistenti nel posizionamento di una casa in legno prefabbricata, allacci idrici e fognari e posizionamento di fossa biologica interrata e ristrutturazione manufatto in muratura, eseguite in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e in mancanza di autorizzazione paesistico-ambientale ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza comunale n. 43 del 2 marzo 2010 di demolizione di opere edilizie e ripristino dei luoghi, con istanza cautelare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa al posizionamento di una casa prefabbricata in legno, agli allacci idrici e fognari, alla realizzazione di una fossa biologica interrata e alla ristrutturazione di un manufatto in muratura, eseguiti in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesistico-ambientale. Nel ricorso ha dedotto esclusivamente la necessità abitativa della figlia e della sua famiglia e l’asserita impossibilità di edificare legittimamente sul terreno vincolato. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per violazione delle forme di notificazione e deposito e per carenza dei motivi di illegittimità. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare con parere interlocutorio, il Comune ha attestato, nel 2026, la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Ministero ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il parere
La Sezione non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto le due figure: la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un nuovo assetto di fatto o di diritto rende non più conseguibile o comunque inutile il bene della vita cui tendeva il ricorso. La demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi hanno reso certa e definitiva l’inutilità della decisione sull’ordinanza impugnata, facendo venir meno l’utilità concreta della pronuncia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame definitivo delle eccezioni di inammissibilità e delle censure sostanziali.
Osservazioni
Sopravvenuta demolizione delle opere abusive
La rimozione delle opere e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi costituiscono una situazione di fatto nuova, incompatibile con la permanenza di un interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione dell’ordinanza di demolizione.
Distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse
La cessazione della materia del contendere richiede il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale del ricorrente; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando un nuovo assetto di fatto o di diritto rende inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità di conseguire il bene della vita perseguito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell’ordinanza di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Richiamato in relazione alla mancanza dell’autorizzazione paesistico-ambientale.
art. 34 c.p.a.
Richiamato per distinguere la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse.
d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio utilizzato dal ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, con conseguimento del bene della vita perseguito e conseguente inutilità della prosecuzione del giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un nuovo assetto di fatto o di diritto rende definitivamente inutile la decisione giudiziale, non perché il ricorrente abbia ottenuto il bene richiesto, ma perché ne è divenuto impossibile o comunque non più utile il conseguimento.
- La demolizione delle opere oggetto di un’ordinanza impugnata e il ripristino dello stato dei luoghi integrano una situazione sopravvenuta idonea a far venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro l’ordinanza di demolizione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può ricorrere, tra l’altro, quando il provvedimento impugnato sia stato superato da un atto successivo o da un fatto nuovo che renda sostanzialmente inutile la sua eventuale eliminazione dal mondo giuridico.
Ricorso contro un’ordinanza di demolizione: sopravvenuta carenza di interesse
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro un’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesistico-ambientale. La Sezione ha concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Premesse e contenuto del ricorso
L’ordinanza n. 43 del 2 marzo 2010 disponeva la demolizione di una casa prefabbricata in legno, degli allacci idrici e fognari, di una fossa biologica interrata e di interventi di ristrutturazione su un manufatto in muratura. Le opere erano state contestate ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, deducendo la necessità abitativa della figlia, del genero e del nipote e sostenendo di essere stato costretto a realizzare l’abuso per l’impossibilità di costruire legittimamente sul terreno, sottoposto a vincoli di inedificabilità.
Sviluppo del procedimento
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto delle forme di notificazione e deposito e per la carenza dei requisiti formali e sostanziali, in particolare per l’assenza di specifici motivi di illegittimità. Nel merito aveva chiesto il rigetto dell’istanza cautelare.
Con precedente parere interlocutorio del 17 luglio 2014 la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare e disposto ulteriori incombenti istruttori, chiedendo all’Amministrazione di trasmettere la relazione sul merito e il provvedimento impugnato.
Sopravvenuta rimozione delle opere
Nel 2026 il Ministero ha comunicato che il Comune aveva attestato, sulla base della verifica eseguita dal Corpo Forestale e dalla Vigilanza Ambientale, la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Ministero aveva chiesto, per tale ragione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse
La Sezione ha ritenuto non corretta la qualificazione proposta dal Ministero. La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia conseguito il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, con ottenimento del bene della vita cui aspirava.
La sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando un nuovo assetto di fatto o di diritto rende inutile la prosecuzione del giudizio perché impedisce o rende non più utile il conseguimento del bene perseguito. Tale situazione può verificarsi, tra l’altro, quando il ricorrente non abbia impugnato un atto presupposto o collegato sfavorevole, quando il provvedimento sia fondato su più ragioni indipendenti e ne siano state contestate solo alcune, quando sopravvenga un atto che renda inutile l’eventuale annullamento oppure quando un fatto nuovo renda non più utile l’eliminazione dell’atto impugnato.
Valutazione della Sezione
Nel caso concreto, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi hanno determinato una situazione nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso. Tale situazione ha reso certa e definitiva l’inutilità della decisione sull’ordinanza di demolizione, poiché è venuta meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta dal ricorrente.
La Sezione ha richiamato, tra gli altri, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224, nonché Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402, e 11 ottobre 2007, n. 5355.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non ha quindi definito nel merito le questioni relative alla regolarità formale del ricorso, alla sussistenza dei motivi di illegittimità o alla legittimità sostanziale dell’ordinanza di demolizione.
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