Parere n. 1518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Vincenzo Fattore contro il Comune di Barano d'Ischia per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 55 del 15 novembre 2011, notificata in data 15 dicembre 2011;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'ordinanza dirigenziale n. 55 del 15 novembre 2011, notificata il 15 dicembre 2011, recante demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di un manufatto seminterrato di circa 13 mq.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione sostenendo, tra l'altro, che il manufatto costituisse una vanella di isolamento o la copertura di un portico, senza incremento volumetrico e riconducibile alla manutenzione straordinaria; che l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare previamente l'istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica; che il Comune avesse erroneamente individuato la zona urbanistica; che la demolizione potesse compromettere la stabilità delle strutture circostanti; e che l'opera fosse funzionalmente completata. Nel corso dell'istruttoria è emerso che il ricorrente aveva integralmente demolito le opere abusive, come accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale il 17 dicembre 2013.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che l'integrale ottemperanza spontanea all'ordinanza di demolizione abbia soddisfatto l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione e abbia privato il ricorrente di qualsiasi utilità concreta e attuale alla decisione di merito. La demolizione delle opere è stata inoltre valutata come acquiescenza al provvedimento impugnato, con conseguente venir meno dell'originaria lesione e dell'interesse sostanziale alla prosecuzione del procedimento. Non è stato quindi esaminato alcuno dei motivi dedotti nel ricorso ed è stato ritenuto inutile anche l'ulteriore rinvio richiesto dal Ministero.
Osservazioni
Sopravvenuto difetto di interesse
L'integrale demolizione delle opere abusive, eseguita dal ricorrente e documentata dall'accertamento comunale del 17 dicembre 2013, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso.
Acquiescenza al provvedimento impugnato
L'adempimento spontaneo dell'ordinanza è stato considerato indice di piena acquiescenza al provvedimento, tale da privare di effettività la tutela richiesta e da rendere non più attuale l'originaria lesione.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nel cui ambito è stato reso il parere, senza che il testo richiami una specifica disposizione per la declaratoria di improcedibilità.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento dell'istanza di accertamento di conformità urbanistica; la Sezione non ne ha esaminato l'applicazione per il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento dell'istanza di compatibilità paesaggistica; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 3 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dal ricorrente per qualificare l'intervento come manutenzione straordinaria; la Sezione non ha esaminato la qualificazione edilizia dell'opera.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l'integrale esecuzione del provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando elimini ogni utilità concreta e attuale conseguibile dal ricorrente mediante una decisione di merito.
- La demolizione spontanea delle opere oggetto di un'ordinanza di demolizione, ove documentata dall'amministrazione, può essere valutata come acquiescenza al provvedimento e come venir meno dell'originaria lesione dedotta con il ricorso.
- Quando l'interesse pubblico sostanziale perseguito dall'ordinanza sia stato integralmente soddisfatto e non residui alcuna utilità processuale per il ricorrente, il procedimento deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di merito.
Impugnazione di un’ordinanza di demolizione edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Barano d’Ischia contro l’ordinanza dirigenziale n. 55 del 15 novembre 2011, notificata il 15 dicembre 2011. L’ordinanza disponeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un manufatto qualificato come locale seminterrato di circa 13 mq, realizzato tra il fabbricato e un preesistente muro di contenimento, con copertura utilizzata come terrazzo.
Motivi dedotti nel ricorso
Il ricorrente aveva sostenuto che l’opera non costituisse un incremento volumetrico, ma una vanella di isolamento o la copertura di un portico aperto, già indicata nella denuncia di inizio attività presentata nel 2009. Secondo la prospettazione, il manufatto avrebbe sostituito un preesistente volume tecnico di maggiori dimensioni, determinando una riduzione dei volumi e un miglioramento del contesto ambientale.
Erano stati inoltre dedotti:
- la riconducibilità dell’intervento alla manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001;
- la violazione del giusto procedimento, per la mancata previa definizione dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica presentata il 2 novembre 2011;
- l’erronea individuazione della zona urbanistica, ritenuta dal Comune zona P.I. anziché zona R.U.A. del Piano Territoriale Paesistico;
- l’assenza di autonomia strutturale del manufatto e il rischio che la demolizione compromettesse la stabilità delle strutture circostanti;
- il completamento funzionale dell’opera, in contrasto con quanto affermato dall’amministrazione.
Il ricorrente aveva anche prodotto il parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Sopravvenienze istruttorie
Nel 2026 il Comune ha trasmesso una relazione istruttoria dalla quale risultava che, il 17 dicembre 2013, l’Ufficio Tecnico Comunale aveva accertato l’ottemperanza all’ordinanza di demolizione. Le opere abusive erano state integralmente rimosse a cura dello stesso interessato.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva chiesto un rinvio della trattazione per acquisire un’eventuale dichiarazione del ricorrente sul sopravvenuto difetto di interesse.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’integrale adempimento dell’ordinanza avesse soddisfatto l’interesse pubblico sostanziale perseguito dall’amministrazione. A seguito della demolizione non residuava alcuna utilità concreta, neppure di natura processuale, che il ricorrente potesse ottenere da una decisione di merito sull’illegittimità dell’atto.
La demolizione spontanea è stata inoltre considerata espressione di piena acquiescenza al provvedimento impugnato. Essa ha privato di effettività la tutela richiesta, fatto venir meno l’originaria lesione e determinato l’assenza di un interesse sostanziale alla prosecuzione del procedimento.
Esito
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla qualificazione edilizia dell’opera, alla sanatoria, alla compatibilità paesaggistica, alla zona urbanistica e alla sicurezza strutturale. Ha ritenuto altresì inutile disporre un ulteriore rinvio, anche in considerazione dell’estrema risalenza dell’affare.
Il parere è stato quindi espresso nel senso di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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