Parere n. 1521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- e nei confronti della Questura di -OMISSIS-, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro -OMISSIS---OMISSIS-: 1.per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. P-RE/L/N/2020/102731 EM-DOM_2020 del 2 dicembre 2021 notificato il 21 dicembre 2021; - del parere, di protocollo e contenuto sconosciuto, dell’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS- e -OMISSIS- emesso in relazione alla domanda di emersione presentata, mai notificato; - del parere, di protocollo e contenuto sconosciuto, della Questura di -OMISSIS-, Ufficio Immigrazione emesso in relazione alla domanda di emersione presentata, mai notificato; - del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplinante i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di emersione, nella parte in cui prevede all’articolo 103, comma 1, il requisito, per il datore di lavoro, del possesso di un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo); - del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplinante i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di emersione, nella parte in cui non prevede all’articolo 103, comma 1, un termine per l’ultimazione della procedura; - della circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, prot. 4623 del 17 novembre 2020, avente ad oggetto “Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77. Emersione di rapporti di lavoro irregolari. Indicazioni operative”, nella parte in cui non prevede un termine alla conclusione del procedimento o ulteriori indicazioni sulle tempistiche di emissione dei pareri da parte dell’Ispettorato e della Questura; - per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell’interno in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2020; - per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del 30 maggio 2020; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della loro posizione giuridica; 2. nonché per l’accertamento ed il riconoscimento del loro diritto di veder accolta la domanda di emersione n. RE4707041061 e, contestualmente, di veder rilasciato il permesso di soggiorno e/o di ottenere un permesso di soggiorno a favore del lavoratore in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e/o ottenere un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi per attesa occupazione; 3. per la disapplicazione, con particolare riferimento al signor -OMISSIS-, dell’art. 103, comma 1, nella parte in cui prevede il requisito, a carico del datore di lavoro, del permesso di soggiorno di lungo periodo; 4. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di accoglimento della domanda di emersione per cui è causa nonché, ove occorrer possa e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, nonché delle disposizioni e circolari connesse
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio del 2 dicembre 2021, notificato il 21 dicembre 2021, con cui era stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare n. RE4707041061 per la mancanza, in capo al datore di lavoro straniero, di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. Sono stati dedotti tre motivi, concernenti la violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, del d.m. 27 maggio 2020 e della l. n. 241/1990, nonché disparità di trattamento, difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento, dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e legittimo affidamento. In via subordinata è stato chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. È stata inoltre proposta istanza cautelare e sono state formulate domande di disapplicazione della norma e di condanna in forma specifica e, subordinatamente, al risarcimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere. Nelle more del procedimento, la Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 nella parte in cui limitava la presentazione della domanda ai datori di lavoro stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, anziché ai datori di lavoro regolarmente soggiornanti in Italia. In conseguenza di tale pronuncia, la Prefettura ha annullato in autotutela, il 28 novembre 2023, il provvedimento di rigetto impugnato. Poiché i ricorrenti hanno così conseguito il bene della vita perseguito, consistente nell’annullamento dell’atto lesivo, è venuta meno la materia del contendere. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Cessata materia del contendere
L’annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto, intervenuto nelle more del ricorso in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2023, ha attribuito ai ricorrenti il bene della vita perseguito e determina l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è assorbita dalla definizione del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Prevedeva, nella formulazione applicata dall’amministrazione, il requisito del permesso di soggiorno UE di lungo periodo in capo al datore di lavoro straniero per la domanda di emersione; tale limitazione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 9 d.lgs. n. 286/1998
Individua il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, erroneamente richiesto quale requisito del datore di lavoro ai fini della domanda di emersione secondo la disciplina censurata.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti per la domanda di condanna in forma specifica.
sentenza Corte costituzionale n. 149 del 2023
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 nella parte in cui consentiva la domanda di emersione soltanto ai datori di lavoro stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, anziché ai datori regolarmente soggiornanti in Italia.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un ricorso straordinario, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale annullamento attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
- L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato rende assorbita l’istanza cautelare proposta contro il medesimo atto.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata dall’amministrazione può determinare il riesame e l’annullamento in autotutela dell’atto adottato sulla base della disposizione incostituzionale.
Rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero e dal relativo datore di lavoro contro il rigetto di una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Il rigetto era stato motivato dalla mancanza, in capo al datore di lavoro straniero, di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.
Domande e motivi di ricorso
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento prefettizio di rigetto, dei pareri presupposti della Questura e degli Ispettorati del lavoro, nonché delle disposizioni legislative e delle circolari amministrative relative alla procedura di emersione. Hanno inoltre chiesto il riconoscimento del diritto all’accoglimento della domanda, il rilascio del permesso di soggiorno per il lavoratore, eventualmente di un permesso per attesa occupazione, e la condanna delle amministrazioni all’adozione del provvedimento favorevole o, in subordine, al risarcimento.
Le censure riguardavano la violazione dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, del d.m. 27 maggio 2020 e della l. n. 241/1990, nonché la disparità di trattamento, l’illogicità, la carenza dei presupposti, la contraddittorietà, la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, giusto procedimento e legittimo affidamento. È stata proposta anche un’istanza cautelare.
Sopravvenienze nel corso del procedimento
Nelle more del ricorso è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2023, che ha dichiarato illegittimo l’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 nella parte in cui consentiva la presentazione della domanda di emersione soltanto ai datori di lavoro stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, anziché ai datori di lavoro regolarmente soggiornanti in Italia.
In conseguenza della pronuncia costituzionale, la Prefettura ha annullato in autotutela, il 28 novembre 2023, il provvedimento di rigetto impugnato.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’annullamento dell’atto ha attribuito ai ricorrenti il bene della vita perseguito, consistente nell’eliminazione del provvedimento di rigetto della domanda di emersione. È pertanto venuta meno la materia del contendere e non sussiste più un interesse attuale alla decisione sulle censure originarie.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere. L’istanza cautelare è stata assorbita.
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