Parere n. 1524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dal signor Daniliuc Corneliu Marius contro il Comune di Cerea e nei confronti della Aruci Group Verona 2020 s.r.l.s. per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, notificata in data 18 marzo 2025, avente ad oggetto l'immobile sito in Cerea, Strada Provinciale 2 - Isolella n. 25, identificato catastalmente al Fg. 7, mapp. 159, sub. 16 e 17.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione notificata il 18 marzo 2025, relativa a un immobile sito nel Comune di Cerea
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, un’ordinanza di demolizione deducendo: violazione dell’affidamento e della buona fede dell’acquirente giudiziario; estraneità del ricorrente alla realizzazione del secondo piano e assenza di titolo edilizio riferibile allo stesso; natura non confessoria della SCIA in sanatoria del 2022 e formazione del silenzio-assenso; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere. Nel corso del procedimento il Comune di Cerea ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale. La questione esaminata dal Consiglio di Stato riguarda quindi esclusivamente gli effetti processuali dell’opposizione, ritenuta rituale e tempestiva.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare. Ha rilevato che il Comune di Cerea aveva depositato un’opposizione rituale e tempestiva al ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché il ricorso straordinario è rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene, l’opposizione determina la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal Comune di Cerea il 11 settembre 2025 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa comporta la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.
Motivi di merito e istanza cautelare
I motivi relativi all’affidamento dell’acquirente giudiziario, alla riferibilità dell’abuso, alla SCIA in sanatoria, alla motivazione e istruttoria, alla proporzionalità e all’eccesso di potere non sono stati esaminati. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente consente di adire il giudice competente e determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzarlo.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento consultivo.
- La natura alternativa del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale implica che il rimedio straordinario possa essere utilizzato solo in assenza di opposizione della parte legittimata a chiedere la tutela davanti al giudice precostituito per legge.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, l’istanza cautelare proposta in quella sede resta assorbita e non richiede un autonomo esame da parte del Consiglio di Stato.
Impugnazione di un’ordinanza di demolizione mediante ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un acquirente giudiziario contro il Comune di Cerea, nei confronti di una società privata controinteressata, per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione notificata il 18 marzo 2025 e relativa a un immobile sito nel Comune di Cerea. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente aveva contestato l’ordinanza sotto diversi profili:
- violazione del principio di affidamento e della buona fede dell’acquirente giudiziario, divenuto proprietario in esito a un’asta e a un decreto di trasferimento;
- estraneità del ricorrente alla realizzazione del secondo piano dell’immobile e assenza di un titolo edilizio riconducibile allo stesso;
- natura non confessoria della SCIA in sanatoria presentata nel 2022 e formazione del silenzio-assenso;
- vizio assoluto di motivazione e di istruttoria;
- violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere.
Opposizione del Comune e trasposizione
Nel corso dell’istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il Comune di Cerea aveva notificato alle altre parti, l’11 settembre 2025, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione risultava effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha richiamato la natura alternativa del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale, osservando che tale rimedio presuppone la concorde volontà di tutte le parti. L’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge.
Decisione del Consiglio di Stato
Per effetto dell’opposizione, la Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, né sono state svolte valutazioni sulla SCIA in sanatoria, sull’affidamento dell’acquirente giudiziario, sulla motivazione dell’atto o sulla proporzionalità della sanzione.
L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita dalla definizione del procedimento consultivo. La controversia deve quindi proseguire nella sede giurisdizionale competente, secondo il meccanismo previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
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