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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18650/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi connessi relativi all’anno d’imposta 2010. Nel primo, una socia al 49% di una società a ristretta base sociale estinta impugnava un avviso IRPEF emesso nei suoi confronti per maggior reddito da partecipazione, fondato sulla rideterminazione induttiva dei ricavi societari. Nel secondo, i successori della società impugnavano l’avviso di accertamento societario emesso per IRES, IVA e IRAP. Nei ricorsi per cassazione, la contribuente sosteneva, da un lato, che la CTR avrebbe dovuto applicare il litisconsorzio necessario o comunque riunire i giudizi tra accertamento societario e accertamento del reddito del socio; dall’altro, che l’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 non potesse operare retroattivamente rispetto alla cancellazione della società, avvenuta prima della sua entrata in vigore. L’Agenzia delle Entrate, nel giudizio sull’accertamento societario, censurava invece la CTR per avere annullato l’avviso solo perché emesso nei confronti di società estinta, senza considerare che esso era stato emesso e notificato ai soci, quali successori, e senza applicare i principi successori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio sull’accertamento societario, rilevando che la CTR aveva deciso solo sulla asserita non retroattività dell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014, omettendo di esaminare la decisiva circostanza che l’avviso era stato emesso e notificato ai soci successori della società estinta. Ha inoltre accolto il secondo motivo del ricorso della contribuente, per le medesime ragioni di omesso esame del quadro giuridico rilevante. Ha invece dichiarato inammissibile il primo motivo della contribuente per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la doglianza sulla mancata riunione dei giudizi era divenuta priva di rilievo dopo la riunione disposta dalla Cassazione. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio al giudice di merito in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta necessità di trattazione congiunta/litisconsorzio nei giudizi tributari collegati.

  • art. 335 cod. proc. civ.

    richiamato per la riunione delle impugnazioni connesse.

  • art. 295 cod. proc. civ.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla sospensione per pregiudizialità, ma la doglianza è stata dichiarata priva di rilievo.

  • art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    la Corte ribadisce la sua irretroattività, ma chiarisce che, nel caso concreto, non era sufficiente decidere solo su tale profilo senza esaminare la notificazione dell’avviso ai soci successori.

  • art. 2495 cod. civ.

    in combinazione con la giurisprudenza di legittimità, disciplina gli effetti dell’estinzione della società e il trasferimento dei rapporti ai soci; nel contenzioso tributario rileva anche come condizione per l’azione dell’amministrazione la prova della riscossione di attivo di liquidazione, se contestata.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale base per la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la notificazione dell’avviso ai soci successori.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la disciplina dell’estinzione non elimina automaticamente ogni rapporto giuridico facente capo alla società: i rapporti pendenti e i debiti tributari si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio.
  • Nel contenzioso tributario relativo a società estinta, la validità dell’azione dell’amministrazione nei confronti dei soci va valutata anche alla luce dell’effettiva emissione e notificazione dell’avviso ai soci quali successori, non potendosi arrestare l’esame alla sola affermazione di non retroattività dell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014.
  • Per configurare la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, l’amministrazione deve provare, se contestato, il presupposto della riscossione di somme in sede di liquidazione, che incide sull’interesse ad agire e non sulla legittimazione passiva.
  • Nel rapporto tra accertamento societario e accertamento del socio non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario, ma solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza; una censura sulla mancata riunione dei giudizi perde interesse quando la riunione è poi disposta nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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