Cassazione Civile, Ordinanza n. 11214/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'istanza di rimborso presentata dall'ex dirigente ENEL, poi proseguita dagli eredi, per ottenere la restituzione di una maggiore ritenuta IRPEF applicata su somme corrisposte in occasione del pensionamento e riferite al trattamento di previdenza integrativa aziendale (PIA). Il contribuente sosteneva che tali somme, o almeno la parte indicata come rendimento, avessero natura di reddito di capitale o comunque di rendimento assicurativo/capitalizzativo e dovessero scontare l'aliquota del 12,50% prevista dall'art. 6 l. n. 482/1985, anziché la tassazione più gravosa applicata dal sostituto d'imposta e poi confermata dall'Ufficio. Dopo un precedente intervento della Cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio ha escluso che vi fosse prova di un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo e ha ritenuto che l'incremento della sorte capitale derivasse da accantonamenti interni dell'ENEL e da una mera stima teorica del rendimento, non da un rendimento netto da gestione sul mercato. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, in sintesi: violazione delle norme fiscali invocate e del principio enunciato dalle Sezioni Unite; erronea applicazione del principio di diritto del precedente rinvio; violazione dell'onere della prova e delle regole sulla non contestazione; violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sui poteri istruttori del giudice; omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura e quantificazione del rendimento; nullità della sentenza per erronea applicazione del dictum di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, per le prestazioni in capitale maturate fino al 31 dicembre 2000 relative a fondi previdenziali integrativi aziendali, l'aliquota del 12,50% si applica solo alla parte qualificabile come rendimento netto, cioè quella derivante da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato; non sono invece sufficienti rendimenti calcolati con criteri meramente attuariali o riferiti al rendimento complessivo del patrimonio del datore di lavoro. Ha inoltre affermato che il contribuente che chiede il rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare l'impiego sul mercato del capitale, il rendimento conseguito e i criteri di imputazione alle singole posizioni individuali; il mero richiamo a certificazioni o conteggi dell'ente erogatore non è di per sé sufficiente se non chiarisce i criteri del rendimento. La Corte ha escluso anche la violazione del principio di non contestazione, osservando che l'Ufficio aveva contestato radicalmente il diritto al rimborso e quindi anche i presupposti del preteso rendimento. Ha infine ritenuto che la CTR si fosse attenuta al principio di diritto del rinvio, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta agevolata del 12,50% si applica solo alle somme qualificabili come rendimento netto derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle mere rivalutazioni attuariali o ai versamenti integrativi interni.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la tassazione più favorevole dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione/capitalizzazione; la Corte richiama l'equiparazione nel TUIR tra assicurazione sulla vita e contratti di capitalizzazione come base dell'applicazione analogica dell'art. 6 l. n. 482/1985.
art. 16, comma 1, lett. a), TUIR
Richiamato per il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all'intera prestazione.
Richiamato insieme all'art. 16 TUIR quale disciplina della tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, per gli importi successivi al 2000, all'intera prestazione.
Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte ha escluso che la CTR se ne sia discostata.
Il contribuente che agisce per il rimborso è onerato della prova dei fatti costitutivi del diritto, compresi l'effettivo investimento sul mercato e la quantificazione del rendimento netto.
La dedotta non contestazione non può superare il principio per cui l'attore in senso sostanziale deve provare i fatti costitutivi della pretesa; qui l'Ufficio aveva comunque contestato radicalmente il diritto al rimborso.
Richiamato in relazione alla contestazione dei fatti da parte del convenuto; la Corte ne ha escluso la violazione per le ragioni già dette sulla contestazione del diritto al rimborso.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dai ricorrenti sui poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha ritenuto non necessario l'esercizio di ulteriori poteri istruttori, avendo la CTR già escluso il presupposto del rimborso sulla base del materiale probatorio acquisito.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sul giudizio di rinvio nel processo tributario; la Corte ha escluso che la CTR l'abbia violata, avendo rispettato il principio di diritto fissato in cassazione.
art. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel motivo relativo ai limiti e alla struttura del processo tributario; non è stato ritenuto violato.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al contenuto dell'atto di citazione/ricorso; la censura è stata disattesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle prestazioni in capitale di fondi previdenziali integrativi aziendali, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione agevolata del 12,50% si applica solo alla componente che costituisce rendimento netto, ossia il frutto di un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
- Non integra rendimento netto la semplice rivalutazione calcolata con criteri attuariali, né la redditività teorica del patrimonio dell'ente datore di lavoro, quando manchi la prova di un reale impiego dei capitali sul mercato.
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusi l'effettivo investimento del capitale, il rendimento conseguito e i criteri di imputazione alle singole posizioni individuali.
- Il principio di non contestazione non elimina l'onere probatorio dell'attore quando l'Ufficio abbia contestato in radice il diritto al rimborso; in tale caso la contestazione investe anche i presupposti fattuali del rendimento dedotto.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma la verifica della natura e quantità del rendimento è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se logicamente e coerentemente motivato.
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