Cassazione Civile, Sentenza n. 14046/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale era stato respinto il ricorso in riassunzione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 3 luglio 2014 e gli atti presupposti (avvisi di addebito per omissioni contributive). Il ricorrente lamentava principalmente: errata qualificazione dell'azione (contestando l'applicazione dell'art. 618 c.p.c.), vizi nella valutazione probatoria della notifica degli avvisi (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), violazione dell'art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (come modificato dal D.lgs. n. 49/1999) per omesso avviso di intimazione e censurava la liquidazione delle spese in favore dell'INPS. In appello erano invece indicate specifiche eccezioni procedurali: mancata ritualità della notifica degli avvisi di addebito, mancata iscrizione a ruolo nei termini previsti dall'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 e mancata notifica ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/1973. Tuttavia la Corte d'appello qualificò la domanda come opposizione agli atti esecutivi, rendendo la decisione inappellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata pubblicata telematicamente il 19 aprile 2018 e, applicando l'attuale art. 327 c.p.c., ha riconosciuto il termine 'lungo' di sei mesi per proporre il ricorso in cassazione; il ricorso era stato notificato il 25 ottobre 2018, oltre il termine di sei mesi, e pertanto è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali (notifica, prescrizione, art. 50 DPR 602/1973 ecc.) a causa dell'inammissibilità per decorrenza del termine. Non è stata disposta compensazione delle spese, rilevando che l'INPS non aveva svolto effettiva attività difensiva e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione era rimasta mera intimata. Inoltre è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002 per il possibile raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Statuisce l'inappellabilità delle decisioni sulle opposizioni agli atti esecutivi. La Corte d'appello aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi e quindi la decisione era inappellabile ai sensi di tale norma.
Stabilisce il termine 'lungo' di sei mesi per proporre impugnazioni dalla pubblicazione della sentenza nel processo civile telematico (per giudizi introdotti dopo il 2009). La Corte ha ritenuto applicabile tale termine e che il calcolo decorre dalla data di pubblicazione telematica attribuita dal cancelliere.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)
Prevede disposizioni sul contributo unificato; la Corte ha ravvisato i presupposti per l'eventuale raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente se dovuto.
Disciplina l'onere della prova. Il ricorrente contestava la prova della notifica degli avvisi di addebito; la Corte d'appello aveva ritenuto provata la notifica. In cassazione la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività.
Attiene alla valutazione della prova nel processo civile. Il ricorrente aveva censurato la valutazione probatoria della Corte d'appello circa le notifiche; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per decorso dei termini.
art. 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (come modificato dal D.lgs. n. 49/1999)
Regola l'avviso di intimazione e le modalità di notifica delle cartelle/avvisi. Il ricorrente denunciava l'omesso avviso di intimazione; la Corte d'appello non ha approfondito il vizio per via dell'inquadramento dell'azione e la Cassazione non ha esaminato la questione per tardività.
Norma richiamata dal ricorrente in ordine ai termini per l'iscrizione a ruolo; il ricorrente sosteneva la mancata iscrizione nei termini previsti, ma la questione non è stata esaminata nel merito in cassazione.
Norma sulla notifica degli avvisi di addebito richiamata dal ricorrente. Anche tale censura non è stata approfondita in Cassazione per ragioni di inammissibilità procedurale.
Richiamati dalla sentenza come riferimento al rito applicabile per le opposizioni relative a omissioni contributive; la Corte ha osservato che tali giudizi sono esclusi dalla sospensione dei termini feriali.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito con L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Richiesto solo come riferimento procedurale per l'annotazione delle conclusioni del Pubblico Ministero depositate nel fascicolo; non rilevante sul merito della decisione.
Massime di principio
- La data di pubblicazione telematica della sentenza (attribuita dal sistema via cancelliere) è quella da cui decorre il termine 'lungo' di sei mesi per proporre impugnazione in Cassazione per giudizi introdotti dopo il 2009.
- Se una domanda è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la decisione sul punto è inappellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c.; pertanto è necessario formulare con chiarezza e precisione nell'atto introduttivo le censure sul merito (an e quantum) se si vuole evitare la qualificazione come mera eccezione procedurale.
- Le censure procedurali relative a vizi di notifica, iscrizione a ruolo o mancato avviso di intimazione devono essere specificamente dedotte e dimostrate nel grado in cui rilevano; se il ricorso in cassazione è tardivo, i profili probatori non saranno esaminati.
- Per contestare efficacemente l'esistenza della notifica degli avvisi di addebito è necessario agire tempestivamente e porre l'onere della prova sul resistente con deduzioni chiare; la mancata contestazione del 'quantum' o della fondatezza del credito può favorire la qualificazione dell'azione come procedurale.
- I termini processuali in materie fiscali e previdenziali (opposizioni a cartelle/avvisi di addebito per omissioni contributive) possono essere esclusi dalle sospensioni feriali: non si può fare affidamento sulla sospensione dei termini estivi per ritenere tempestivo un ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può disporre conseguenze sul contributo unificato (art. 13 DPR 115/2002), prevedendo il pagamento di un ulteriore importo se ricorrono i presupposti normativi.
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