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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14216/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, pensionati ENEL o superstiti di ex dipendenti, chiedevano il riconoscimento del diritto al mantenimento dell'agevolazione tariffaria per il consumo di energia elettrica nella misura dell'80% (come fruibile fino al 31.12.2015), con ripristino dell'applicazione dello sconto e rimborso degli importi pagati in piu' dal 1.1.2016; in via subordinata, riconoscimento delle somme previste da accordo 2011 e, in ulteriore subordinata, declaratoria di inopponibilita' o invalidita' delle condizioni poste da Enel per l'accettazione della una tantum offerta a compensazione della perdita dello sconto tariffario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'agevolazione tariffaria non ha natura retributiva o di diritto quesito: si tratta di una mera aspettativa derivante da disciplina collettiva, non collegata in modo corrispettivo alla prestazione lavorativa, e quindi suscettibile di essere rimodulata o revocata con disdetta collettiva. Ha dichiarato inammissibile per difetto di specificita' il motivo relativo alla liquidazione degli onorari (DM 55/2014). Ha altresi' ritenuto irrilevante l'eventuale carenza di rappresentativita' sindacale rispetto ai ricorrenti, posto che non sussisteva un diritto quesito intangibile. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e liquidazione delle somme a favore della controricorrente; applicazione degli oneri processuali previsti (contributo unificato aggiuntivo, distrazione spese).

Norme richiamate

  • artt. 2094-2099 c.c.

    Richiamati per la nozione civilistica di retribuzione e sue caratteristiche; la Corte ha ritenuto che l'agevolazione tariffaria non possiede gli elementi di retribuzione civilistica (corrispettivita', collegamento alla prestazione) e quindi non rientra nella nozione civilistica di retribuzione.

  • art. 51 TUIR

    Usato a fronte di pronunce fiscali che qualificano il beneficio come reddito da lavoro ai fini IRPEF; la Corte ha chiarito che la qualificazione fiscale come reddito da lavoro non determina automaticamente natura retributiva civilistica del beneficio.

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    Invocato dai ricorrenti per vizio di nullita' per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha valutato i motivi di diritto e li ha ritenuti infondati o inammissibili secondo i criteri di specificita' e autosufficienza.

  • D.M. 55/2014 art. 4, comma 4

    Richiamato nel motivo relativo alla liquidazione degli onorari; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificita' e quindi non ha accolto la censura sulla quantificazione degli onorari.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13

    Richiamato per l'applicazione del contributo unificato e per la determinazione dell'eventuale onere aggiuntivo previsto per il ricorso; la Corte ha disposto il versamento dell'ulteriore importo ove dovuto.

Massime di principio

  • Un'agevolazione prevista da contrattazione collettiva non e' automaticamente retribuzione civilistica: va valutata la sua riconducibilita' alla prestazione lavorativa, la continuita' e la corrispettivita'.
  • La qualificazione fiscale di un beneficio come reddito da lavoro (ai fini IRPEF) non implica necessariamente che il beneficio abbia natura retributiva ai fini civilistici o sia un diritto quesito.
  • Perche' un beneficio collettivo diventi diritto quesito intangibile occorre che sia gia' entrato nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione resa o di un evento gia' maturato; mere aspettative future non sono protette dall'intangibilita'.
  • La disdetta unilaterale o la rimodulazione di disciplina collettiva e' ammissibile salvo che il diritto sia gia' divenuto quesito (quindi patrimonializzato); la contrattazione collettiva non vincola indefinitamente se priva di termine o ratifica specifica.
  • Contestazioni sulla rappresentativita' sindacale od omissioni procedurali relative a accordi collettivi possono essere irrilevanti se la questione centrale e' l'inesistenza di diritti quesiti; tuttavia tale profilo deve essere tempestivamente allegato e discusso nei gradi di merito.
  • In controversie di questo tipo l'onere probatorio grava su chi deduce l'esistenza di un diritto acquisito: e' necessario fornire elementi concreti (es. condizioni che dimostrino corresponsivita', influenza sulla retribuzione o sulla pensione, scelta sostitutiva di una voce retributiva) per far rilevare l'intangibilita'.

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