Cassazione Civile, Sentenza n. 14045/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n.14692/2021, deducendo errore di fatto nella percezione della Corte territoriale e di legittimità, in relazione alla qualificazione della prestazione come collaborazione nell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c. L'istante sosteneva che la liquidazione della sua quota (scrittura privata del 16/03/2006) sarebbe antecedente alla cessione del ramo d'azienda (atto del 20/03/2006 o 27/02/2006 a seconda dei riferimenti), sicché avrebbe perdurato il diritto di prelazione e riscatto; denunciasi altresì la violazione dell'art. 391-bis c.p.c. per presunto errore di percezione dei fatti da parte della Corte territoriale e della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: il vizio dedotto non è un errore di fatto manifesto idoneo a fondare la revocazione (secondo i criteri di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. e alla giurisprudenza di legittimità e di Sezioni Unite), e i documenti fondamentali (atto di cessione e scrittura privata) non sono stati riprodotti nel ricorso né adeguatamente individuati ai sensi dell'art. 366 c.p.c., rendendo impossibile verificarne il contenuto. Inoltre la ricostruzione di merito (secondo cui il ricorrente aveva già ricevuto liquidazione e aveva rinunciato a pretese) è risultata non adeguatamente censurata nei gradi precedenti. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborso, oltre accessori; si rileva altresì la sussistenza degli presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 come modificato.
Norme richiamate
Regola la collaborazione nell'impresa familiare e il diritto di prelazione e riscatto del collaboratore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il limite temporale del perdurare del diritto di prelazione e riscatto va individuato nel momento della liquidazione della quota al partecipe: se la quota è stata liquidata antecedentemente alla cessione, il diritto non perdura.
Richiamato nel ricorso originario (cassazione) come norma rilevante rispetto alla qualificazione dell'atto negoziale; la Corte non ha ritenuto che le censure basate su tale norma fossero sufficienti a rovesciare l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito.
Norma invocata nel ricorso per cassazione come base di censura; nella precedente decisione di cassazione la questione fu esaminata e respinta: qui la Corte ricorda che i rilievi di merito erano stati già adeguatamente valutati.
Norma che disciplina il procedimento di revocazione per errore di fatto in decisioni della Cassazione. Il ricorrente ha invocato tale articolo ma la Corte ha ritenuto che non ricorresse l'errore manifesto descritto dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità (errore immediatamente rilevabile e incontrovertibile).
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Individua il vizio revocatorio per errore di fatto. La Corte precisa i requisiti restrittivi per l'uso di tale rimedio: l'errore deve consistere in una svista materiale o una percezione erronea, oggettivamente e immediatamente rilevabile, e decisivo per la decisione.
Stabilisce i requisiti di riproduzione degli atti e documenti nel ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato il principio per cui le doglianze fondate su atti non riprodotti o non adeguatamente individuati sono inammissibili; il ricorrente non ha indicato la collocazione né riassunto il contenuto degli atti rilevanti.
art. 24 e art. 11 Cost.
Richiamati come fondamento del principio della ragione più liquida (tutela giurisdizionale effettiva e celere); la Corte ha però deciso di esaminare il merito del mezzo di impugnazione per definire il giudizio nel merito, pur riservandosi di non approfondire la questione preliminare sulla notifica agli eredi.
art. 13 d.P.R. 30/05/2002 n.115
comma 1-quater, comma 1-bis
Regola il contributo unificato e i casi di versamento supplementare; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis e art. 395 n.4 c.p.c.) è rimedio eccezionale: l'errore deve essere manifesto, oggettivo, incontrovertibile e decisivo per la decisione; non basta dedurre un diverso apprezzamento dei fatti.
- Non è possibile sollevare in Cassazione censure basate su documenti che non siano stati riprodotti nel ricorso o adeguatamente individuati secondo art. 366 c.p.c.; l'onere di riproduzione/indicazione grava sul ricorrente.
- Le ricostruzioni di fatto operate dai giudici di merito, soprattutto se confermate in più gradi e non adeguatamente contestate con la riproduzione degli atti, prevalgono e non possono essere disancorate tramite un generico ricorso per revocazione.
- In tema di impresa familiare (art. 230-bis c.c.), il perdurare del diritto di prelazione e riscatto si valuta al momento della liquidazione della quota: se la quota del collaboratore è stata liquidata prima della cessione del ramo d'azienda, il diritto non perdura.
- Chi impugna deve sintetizzare o trascrivere nel ricorso le parti degli atti e documenti che ritiene decisive, indicando la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La Corte può decidere di esaminare il merito di questioni per assicurare la ragione più liquida e celere della giustizia, ma ciò non elimina i requisiti formali e sostanziali per l'ammissibilità delle impugnazioni.
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