Cassazione Civile, Sentenza n. 14052/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali per il periodo 2001-2006 notificata il 23.01.2008. Riscossione Sicilia chiedeva che i crediti non fossero dichiarati prescritti sostenendo che una successiva notifica (raccomandata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) dell'8.02.2013 aveva interrotto la prescrizione e che il processo notificatorio si era perfezionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Riscossione Sicilia per ragione preliminare e assorbente: il concessionario della riscossione (Riscossione Sicilia) è privo della legittimazione ad agire in ordine alla controversia che investe il merito della pretesa contributiva (compresa la questione della prescrizione). Seguendo l'indirizzo delle Sezioni Unite (cfr. Sez. Un. n. 7514/2022), l'accertamento sul credito attiene al merito e la legittimazione spetta all'ente impositore (INPS), non al concessionario. Pertanto il ricorso è inammissibile; la Corte dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione al perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata; la sua applicazione concreta è stata oggetto di contestazione sulla prova della notifica, ma la Corte ha risolto la causa prima ancora di entrare nel merito di tale prova.
art. 24 d.lgs. 46/1999
Norma che disciplina l'azione in materia di riscossione per i crediti previdenziali; invocata dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che, in base all'interpretazione delle Sezioni Unite, le controversie sul merito della pretesa contributiva non siano azionabili dal concessionario.
art. 56 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel ricorso con riferimento alle regole probatorie e di computo dei termini; non è stato necessario un esame sostanziale a causa dell'inammissibilità per carenza di legittimazione.
art. 2719 c.c.
Norma sulla prova della notificazione tramite avviso di ricevimento; citata dalla ricorrente nella discussione sulla prova della consegna, ma non decisiva per la Corte rispetto all'inammissibilità del ricorso.
art. 26, comma 1, DPR n.602/1973
Norma citata in relazione all'efficacia delle comunicazioni e alla prova del perfezionamento della notifica di atti tributari; la corte ha valutato la questione di prova ma l'ha superata con il rilievo sulla legittimazione.
art. 1188 c.c.
Richiamato per definire il ruolo del concessionario quale mero destinatario del pagamento; utilizzato per sostenere l'assenza di legittimazione ad agire sul merito della pretesa tributaria.
Sez. Un. n. 7514 del 2022 (giurisprudenza)
Fondamentale precedente interpretativo: stabilisce che i giudizi sulle opposizioni a ruolo e sulle azioni che investono l'accertamento del debito previdenziale attengono al merito della pretesa e la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore (INPS), non al concessionario della riscossione.
Cass. n. 5375 del 2012 (giurisprudenza)
Cita il principio consolidato che la carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione.
Cass. n. 29736 del 2022 (giurisprudenza)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma l'orientamento sulla legittimazione del concessionario nelle azioni concernenti il merito della pretesa contributiva.
art. 13 d.P.R. n.115/2002 e l. n.228/2012 (modifica)
Normativa richiamata per la statuizione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il concessionario della riscossione (agente incaricato) è privo di legittimazione ad agire quando la controversia investe il merito della pretesa tributaria o previdenziale (es. esistenza del credito, prescrizione): tali azioni devono essere esperite dall'ente impositore (es. INPS).
- La mancanza di legittimazione (legitimatio ad causam) del concessionario può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del processo, compresa la Cassazione; pertanto un ricorso proposto dal concessionario su questioni di merito è a rischio di inammissibilità.
- Se si vuole contestare la notifica dell'atto o la prescrizione del credito, l'opposizione deve essere promossa nei confronti del titolare sostanziale del credito (l'ente impositore); il concessionario può intervenire limitatamente a questioni che riguardano direttamente la sua sfera di operatività e non l'esistenza del debito.
- In caso di contestazione della notifica, è fondamentale produrre prove documentali chiare (avviso di ricevimento, timbro di spedizione, copia della cartella, altri elementi che dimostrino la conoscenza dell'atto) perché l'assenza di tali elementi può far venir meno la prova del perfezionamento della notificazione e portare al riconoscimento della prescrizione.
- Prima di proporre azioni giudiziarie o ricorsi, verificare sempre la legittimazione attiva del soggetto che agisce: se la questione riguarda il merito del credito, l'azione deve essere assunta dall'ente impositore, altrimenti il giudizio rischia di essere dichiarato inammissibile.
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