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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14076/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in sede di rinvio dalle Sezioni Unite, relativa al riconoscimento del diritto a percepire retribuzioni (natura retributiva vs risarcitoria) e alla determinazione del relativo quantum in ragione dell'inquadramento contrattuale (VI livello rivendicato dalla ricorrente vs IV livello sostenuto dalla società). Le Sezioni Unite (sent. n. 2990/2018) avevano enunciato il principio che, in caso di interposizione e accertamento di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il committente obbligato a corrispondere le retribuzioni dalla messa in mora; per la posizione specifica della Vendemmia le S.U. rilevarono carenza di motivazione e rinviarono al giudice di merito "i necessari accertamenti circa la posizione lavorativa della stessa e l'eventuale prosecuzione del rapporto". In sede di rinvio la Corte territoriale ha accertato la cessazione del rapporto al 31/10/2007, ha ritenuto controverso il livello di inquadramento e, dando conto di una dichiarazione del difensore della Vendemmia di accettazione di una decisione conforme al IV livello, ha revocato la consulenza tecnica e liquidato il credito in base al IV livello. La ricorrente censura la valutazione e interpretazione delle dichiarazioni del proprio difensore, la travisamento dei poteri del giudice di rinvio, e la legittimità della riclassificazione dell'inquadramento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si sia correttamente attenuto alle indicazioni delle Sezioni Unite: ha accertato preliminarmente l'an della pretesa (cessazione rapporto dal 31.10.2007) e, dato il carattere controverso dell'inquadramento, ha legittimamente considerato l'acquiescenza della lavoratrice alla liquidazione parametrata al IV livello sulla base della dichiarazione del difensore e per ragioni di economia processuale ha revocato la CTU. La Corte ha escluso violazioni delle norme processuali contestate (art. 384 c.p.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 2909 c.c.), ha qualificato come censura di merito la diversa interpretazione delle dichiarazioni del difensore (non ammissibile in cassazione salvo vizi di motivazione ben specificati) e ha confermato che la questione dell'inquadramento poteva essere esaminata nel giudizio di rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 3.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e interessi/accessori di legge).

Norme richiamate

  • Sentenza S.U. n. 2990/2018 (principio di diritto)

    “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell'art. 3 bis (rectius, art. 29, comma 3 bis) d.lgs. n. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora”

    Le S.U. hanno qualificato il credito come retributivo (non risarcitorio) e hanno rimesso al giudice di rinvio accertamenti anteri sui fatti della posizione di Vendemmia; il principio estende l'obbligo retributivo del committente quando il rapporto è accertato.

  • d.lgs. n. 276/2003 (art. 29, comma 3‑bis e art. 27, comma 2)

    Richiamato per la disciplina della responsabilità del committente e del meccanismo di corresponsione delle retribuzioni in ipotesi di interposizione; la Corte ha applicato i principi di tale decreto nel confronto tra soggetti coinvolti.

  • Codice di Procedura Civile (artt. 112, 115, 116, 132, 384, 395)

    Art. 384 c.p.c.: limiti del giudice di rinvio (obbligo di uniformarsi al principio di diritto e limiti alla revisione dei fatti a seconda delle ragioni di cassazione). Art. 112/115/116/132/395 c.p.c.: richiamati in relazione ai limiti della censura in cassazione (prova, valutazione, motivazione, errore revocatorio). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole sui poteri del giudice di rinvio e ha escluso vizi nella formazione e valutazione della prova.

  • Codice Civile (art. 2909)

    Riferito in relazione al principio di cosa giudicata e alla possibilità di riesaminare inquadramento e liquidazione del credito; la Corte ha ritenuto che non operasse preclusione assoluta al riesame in sede di rinvio.

  • d.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1‑quater)

    Norma richiamata per questioni di contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla per vizi di diritto e motivazione insieme, il giudice di rinvio può anche riconsiderare fatti e valutazioni necessari per decidere ex novo entro i limiti delle preclusioni processuali.
  • La qualificazione del credito come retributivo o risarcitorio è determinante: se è retributivo diventa centrale l'accertamento dell'an del rapporto di lavoro (es. cessazione, messa in mora, decorrenze) e solo dopo si valuta il quantum secondo l'inquadramento.
  • Dichiarazioni del difensore in udienza o comportamenti processuali possono essere interpretati dal giudice come acquiescenza/accettazione e, se ritenute rilevanti, comportano preclusione sulla materia controversa (es. inquadramento); le interpretazioni di fatto sono difficilmente annullabili in cassazione se non viene indicato un preciso criterio ermeneutico violato o un vizio di motivazione specifico.
  • In cassazione non sono normalmente ammissibili censure di merito sull'apprezzamento delle prove o sull'interpretazione degli atti processuali: tali questioni sono riservate al giudice di merito e occorre censurarle con riferimento ai parametri legali (es. articoli 1362 ss. c.c. per l'ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c.).
  • Se il quantum è controverso per inquadramento differente, la questione può rendere il credito illiquido e giustificare CTU per la quantificazione, salvo che le parti non manifestino espressa acquiescenza a un livello inferiore.

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