Cassazione Civile, Ordinanza n. 34310/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, contestando maggiori imposte IVA, IRAP e IRES per omessa contabilizzazione di rimanenze finali e acconti, errata valutazione delle rimanenze e omesso versamento di ritenute. Il ricorso in primo grado era stato respinto; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame per asserita genericità dei motivi, ritenendo che la parte si fosse limitata a richiamare le difese già svolte in primo grado senza criticare il ragionamento della CTP. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il raddoppio anche all'IRAP e che, comunque, mancassero i presupposti per l'operatività della disciplina speciale, richiamando l'assenza di una denuncia penale e l'asserito uso strumentale della norma da parte dell'Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme processuali sull'appello tributario per avere la CTR ritenuto inammissibile l'appello nonostante la presenza di censure specifiche contro le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo quanto all'IRAP, perché per tale imposta il raddoppio dei termini non opera, sicché il giudice di rinvio dovrà verificare se vi sia stata o meno decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo su tale voce; per il resto, ha giudicato infondate le doglianze sulla pretesa strumentalità del raddoppio, rilevando che la CTR aveva comunque accertato in astratto la ricorrenza di reati tributari idonei a giustificare la disciplina. Ha inoltre accolto il secondo motivo, affermando che l'appello della società era specifico e che la CTR aveva errato nel dichiararlo inammissibile. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; la disciplina non si applica all'IRAP, per la quale non rilevano violazioni presidiate da sanzioni penali.
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il raddoppio dei termini, nei testi applicabili ratione temporis, opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale, non della sua effettiva presentazione.
La sussistenza astratta di uno dei reati tributari previsti dal decreto è sufficiente, sul piano dei presupposti del raddoppio, se ricorre l'obbligo di denuncia.
È richiamato come norma che disciplina l'obbligo di denuncia penale, presupposto del raddoppio dei termini.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario è ammissibile se contiene una chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze; la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado può bastare se dall'atto emergono in modo inequivoco le censure alla sentenza appellata.
L'atto di appello deve individuare chiaramente le questioni e confutare le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
È richiamato, per analogia interpretativa, nel senso che l'impugnazione deve contenere parte volitiva e parte argomentativa idonee a criticare la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di legittimità invocati dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la censura sul raddoppio dei termini.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la censura relativa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto quando l'atto, considerato nel suo complesso, individua le statuizioni impugnate e confuta le rationes decidendi della sentenza di primo grado; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
- La mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado non rende di per sé inammissibile l'appello se dal gravame emergono in modo univoco le ragioni di dissenso rispetto alla decisione appellata.
- Il raddoppio dei termini di accertamento nei tributi per i quali esso è previsto presuppone l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata.
- Il contribuente che contesta la decadenza dell'azione accertativa deve allegare la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; non può rimettere in discussione, nel giudizio tributario, l'accertamento del reato in sé.
- La disciplina del raddoppio dei termini non può essere applicata all'IRAP, poiché per tale imposta non operano violazioni presidiate da sanzioni penali.
- L'eventuale mancanza in concreto della denuncia penale non è decisiva, se l'amministrazione ha fondato l'accertamento sull'astratta ricorrenza dei reati tributari e non emerge un uso pretestuoso o strumentale della disciplina.
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