Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2008, emesso per omessa dichiarazione di mezzi pubblicitari collocati in vari punti del territorio comunale. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello è stato soccombente. In Cassazione ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato, in sostanza, la violazione delle norme sull'individuazione del soggetto passivo dell'imposta e sulla prova presuntiva, sostenendo che non fosse stato identificato e provato il soggetto obbligato in solido e che la commissione regionale avesse fondato la decisione su una catena di presunzioni vietata; con il terzo ha contestato la legittimazione della società concessionaria a emettere l'avviso, assumendo la mancata prova della tempestiva iscrizione all'albo dei concessionari. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e quindi a censurare un vizio motivazionale non deducibile nei termini prospettati; ha ritenuto manifestamente inammissibile anche il terzo motivo perché introduceva una questione nuova sulla tempestività dell'iscrizione all'albo, diversa da quella effettivamente trattata nei gradi di merito, e comunque la certificazione di iscrizione attestava la regolarità della concessionaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito sfavorevole al contribuente è quindi rimasta ferma. La Corte ha anche richiamato il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità può essere, oltre a chi dispone del mezzo pubblicitario, anche chi produce o vende il bene o servizio pubblicizzato, purché il messaggio sia idoneo a recare un vantaggio diretto e immediato all'attività economica del beneficiario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le censure realmente investissero una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in cassazione nei termini dedotti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le doglianze formulate come error in procedendo sono state ritenute, in sostanza, questioni di merito o questioni nuove, quindi non scrutinabili nel modo proposto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha escluso che fosse deducibile in cassazione una contestazione diretta a criticare il convincimento del giudice di merito e la sua valutazione delle prove.
Individua il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità anche in chi produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati, se il messaggio è idoneo a recare un vantaggio diretto e immediato all'attività economica del beneficiario.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993
In assenza di dichiarazione preventiva, la pubblicità è stata considerata soggetta a presunzione di annualità con decorrenza dal 1 gennaio.
artt. 6 e 12 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamati dal ricorrente per contestare l'individuazione del soggetto passivo e il regime dell'imposta sulla pubblicità.
Richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamati in relazione all'uso delle presunzioni semplici; la Corte ha escluso che la censura fosse ammissibile perché chiedeva una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
La Corte ha ribadito che non è censurabile in cassazione, salvo specifici limiti, la valutazione del materiale probatorio e il convincimento espresso dal giudice di merito.
art. 4, comma 1, d.m. n. 289 del 2000
Richiamato per sostenere il difetto di legittimazione della concessionaria; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque smentita dalla certificazione di iscrizione all'albo.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme a fondamento della doglianza sulla prova del soggetto passivo.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza processuale sull'accertamento del soggetto passivo.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente diretta contro la violazione di legge o dell'onere della prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito.
- La contestazione sulla individuazione del soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità deve misurarsi con il criterio sostanziale dell'utilità immediata e diretta del messaggio pubblicitario per l'attività economica del beneficiario, oltre che con la disponibilità del mezzo pubblicitario.
- La deduzione di un vizio relativo all'uso delle presunzioni è inammissibile quando, in realtà, mira a sostituire l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con un diverso apprezzamento in fatto.
- In sede di legittimità non sono ammissibili questioni nuove rispetto a quelle effettivamente devolute nei gradi di merito; la censura deve confrontarsi con il perimetro della decisione impugnata.
- La certificazione di iscrizione all'albo del concessionario costituisce elemento idoneo a dimostrare la regolarità della legittimazione dell'ente che ha emesso l'avviso di accertamento.
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