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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34269/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per TARSU relativa all’anno d’imposta 2012, notificato da un ente locale a una società che svolgeva attività in area in concessione. La società aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto, ma il giudice d’appello ha riformato la decisione, ritenendo motivata la pretesa tributaria perché dettagliata nell’avviso e non spettante l’esenzione invocata per la pretesa stagionalità dell’attività, anche in ragione della disponibilità permanente dei suoli e della mancata contestazione della concessione annuale prorogabile. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e del diritto di difesa, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sull’eccezione relativa all’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso e che l’atto fosse privo di adeguata motivazione; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina della TARSU e vizio motivazionale, sostenendo che l’avviso bonario non avrebbe cristallizzato la pretesa impositiva quanto a superfici, tariffa e natura stagionale dell’attività, e che la contribuente avesse invece provato i presupposti per la riduzione o l’esenzione dal tributo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la sua non chiara formulazione tra omessa pronuncia e violazione di legge, la mancata trascrizione dell’avviso di accertamento e dell’avviso bonario, e comunque la correttezza della CTR nell’affermare che la pretesa era già dettagliatamente indicata nell’avviso bonario notificato e non impugnato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso cumulava censure eterogenee, difettava di specificità per la mancata trascrizione degli atti rilevanti e mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sull’an e sul quantum dell’imposizione, attività preclusa in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare la violazione di legge; la Corte osserva che il motivo, così come proposto, era comunque inammissibile per mancanza di chiarezza e specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato per il vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che non è consentita una nuova rivalutazione del merito e delle prove in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibile omessa pronuncia; la Corte rileva che la censura era comunque inammissibile e, nel merito, infondata perché la CTR si era espressa sulla motivazione dell’atto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo usa per rilevare il difetto di specificità del ricorso, poiché non erano trascritti l’avviso di accertamento e l’avviso bonario richiamati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la relazione del consigliere.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La Corte ribadisce che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati riguarda solo quelli non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Invocato dalla ricorrente come parametro generale della motivazione amministrativa, ma la Corte riconduce la questione alla disciplina tributaria speciale dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.

  • art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993

    Invocato per contestare la disciplina applicata al tributo locale.

  • art. 71 d.lgs. n. 507 del 1993

    Invocato per contestare la disciplina applicata al tributo locale.

  • art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997

    Invocato dalla ricorrente quale base normativa della pretesa di esenzione/riduzione.

  • art. 49, commi 1 e 14, d.lgs. n. 22 del 1997

    Invocato dalla ricorrente in relazione al regime del tributo e alle riduzioni/esenzioni.

  • art. 11, comma 11, d.P.R. n. 158 del 1999

    Invocato dalla ricorrente sul criterio tariffario applicato al tributo.

  • artt. 62 e 67 d.lgs. n. 507 del 1993

    Invocati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sull’applicazione della TARSU e sui presupposti della debenza.

Massime di principio

  • In materia di motivazione per relationem degli atti impositivi, l’obbligo di allegare i documenti richiamati sussiste solo per quelli che il contribuente non conosce già integralmente o che non siano comunque per lui agevolmente conoscibili.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere chiara, specifica e autosufficiente: se si contestano atti o documenti decisivi, occorre trascriverli o quantomeno indicarne puntualmente il contenuto e la sede processuale di produzione.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto doglianze eterogenee, come omessa pronuncia, violazione di legge e vizio motivazionale, senza consentire alla Corte di cogliere con precisione il thema decidendum.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la revisione del giudizio di merito sull’an o sul quantum della pretesa tributaria.
  • L’avviso bonario può costituire idonea base conoscitiva della pretesa e, se regolarmente notificato e non impugnato, può fondare la conclusione che il contribuente abbia avuto conoscenza delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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