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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34268/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Una società di riscossione aveva notificato a un contribuente una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2012, comprensiva di sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario di primo grado, poi aveva proposto appello, rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione deduceva, con due motivi, la violazione dell'obbligo di motivazione della cartella in punto interessi e del relativo metodo di calcolo, sostenendo altresì l'erroneo richiamo da parte del giudice di appello all'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, non pertinente alla fattispecie; con il secondo motivo lamentava l'omesso esame, o comunque l'omessa pronuncia, circa errori nei codici tributo indicati nella cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se gli interessi erano già stati richiesti nell'atto presupposto, la cartella non necessita di ulteriore motivazione sul punto; ha inoltre giudicato inammissibile la censura relativa all'art. 30 d.P.R. n. 602/1973 per mancato confronto con la ratio decidendi e per difetto di specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, ma in realtà diretto a censurare un'omessa pronuncia su un motivo di appello, senza univoco riferimento alla nullità della decisione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese, poiché l'ADER era rimasta intimata e non aveva svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    l'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, quanto agli interessi già richiesti nell'atto presupposto, senza necessità di ulteriori indicazioni sul tasso e sul metodo di calcolo.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    il richiamo alla norma è stato ritenuto non decisivo per la doglianza proposta, perché la CTR lo aveva utilizzato in relazione a interessi moratori diversi da quelli contestati come iscritti a ruolo.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente quale parametro dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazione di legge in relazione alla motivazione della cartella e al richiamo normativo effettuato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inidoneo quando, pur formalmente veicolato come omesso esame di fatto decisivo, sostanzialmente denunciava un'omessa pronuncia su un motivo di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza per omessa pronuncia richiede un riferimento univoco alla nullità della decisione derivante dall'omissione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il mancato richiamo o trascrizione degli atti rilevanti preclude il controllo di specificità del motivo e impedisce alla Corte di verificare l'asserita ultrapetizione.

  • art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.

    richiamato per giustificare la trattazione camerale della causa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 96 c.p.c.

    menzionato solo per osservare che la consapevolezza della manifesta infondatezza di un ricorso potrebbe, in astratto, rilevare sotto il profilo della responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento segue un atto impositivo o presupposto che abbia già determinato il debito d'imposta e gli interessi, la motivazione della cartella può limitarsi al richiamo di tale atto e alla quantificazione degli ulteriori accessori maturati, senza necessità di indicare tasso, base di calcolo o metodo analitico.
  • Quando la cartella costituisce il primo atto con cui si pretende il pagamento di interessi, l'obbligo di motivazione richiede l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa e della decorrenza degli interessi, ma non anche la specificazione dei singoli saggi o delle formule di calcolo.
  • In sede di legittimità, la censura contro la sentenza impugnata deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva; un motivo che ignori la reale base della decisione o si limiti a una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere prospettato come semplice insufficienza motivazionale o come violazione di legge: occorre un richiamo univoco alla nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La deduzione di errori processuali o di ultrapetizione richiede la puntuale trascrizione degli atti rilevanti, al fine di consentire il controllo di specificità del motivo da parte della Corte.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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