Cassazione Civile, Ordinanza n. 34271/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento catastale di un'unità immobiliare acquistata nel Comune di Ospedaletti. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che la motivazione fosse illegittima e insufficiente perché la rettifica sarebbe stata una variazione d'ufficio ex art. 1, commi 335 e ss., L. 311/2004, e avrebbe quindi richiesto di indicare gli elementi concreti della microzona e il loro incidenza sul nuovo classamento; dall'altro lato, ha dedotto che la CTR avesse errato nel ritenere sussistente un contraddittorio endoprocedimentale con l'Amministrazione prima dell'emanazione dell'atto. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e dell'obbligo di motivazione degli atti tributari; con il secondo ha dedotto vizio motivazionale circa il presupposto applicativo della norma richiamata e la pretesa esistenza del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la rettifica del classamento era stata ricondotta, sulla base della decisione impugnata e degli stessi contenuti del ricorso, a una procedura DOCFA; in tale ipotesi l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, difettava di specificità quanto alla trascrizione delle censure di appello ed era comunque formulato come vizio di motivazione non più deducibile alla luce del regime dell'art. 360 c.p.c. per sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 335 e ss., L. 311/2004
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di rettifica d'ufficio del classamento, la motivazione deve indicare gli elementi della microzona e il loro concreto riflesso sul classamento della singola unità; la Corte non ha accolto tale impostazione perché ha ritenuto la fattispecie riconducibile a procedura DOCFA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge e dell'obbligo di motivazione; la Corte ha escluso la violazione per la natura DOCFA della rettifica e per l'adeguatezza della motivazione secondo i criteri propri di tale procedura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione sulla sussistenza del contraddittorio e sul presupposto applicativo della norma; la Corte ha rilevato che il vizio motivazionale nei termini prospettati non era più deducibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per dichiarare la carenza di specificità del motivo, poiché il ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente le censure di appello asseritamente disattese.
art. 380-bis c.p.c.
Citate le modalità procedurali della trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati per escludere che, nella procedura DOCFA relativa a tributi non armonizzati, sussista un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- Quando la rettifica del classamento catastale deriva da una procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, purché l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza rispetto alla rendita proposta dipenda da una diversa valutazione tecnica del bene.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un presupposto non posto a base della decisione, il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve rispettare il requisito di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., trascrivendo almeno nelle parti essenziali gli atti e le censure rilevanti su cui si fonda la doglianza.
- Per le controversie tributarie relative a tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato e sussiste solo quando sia espressamente previsto dalla legge.
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