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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34273/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR siciliana che, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2005 limitatamente alle sanzioni. La cartella era stata emessa nei confronti del contribuente quale coobbligato in solido con un altro soggetto e con una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, della quale egli era socio e liquidatore. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la questione dell'intrasmissibilità delle sanzioni era stata introdotta per la prima volta in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2697 e 2909 c.c., 26 d.P.R. 602/1973, 11 d.lgs. 472/1997, art. 1 d.lgs. 74/2000, nonché degli artt. 110 e 111 c.p.c., assumendo che le sanzioni dovessero comunque gravare sul contribuente per il consolidamento dell'avviso di accertamento nei confronti della società, anche quanto alle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile, osservando che la questione dell'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie è rilevabile d'ufficio perché attiene alla fattispecie costitutiva del potere dell'Erario di irrogarle, sicché è irrilevante che fosse stata dedotta solo in appello. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che, in caso di estinzione della società, le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono ai soci e al liquidatore, in applicazione dell'art. 8 d.lgs. 472/1997, in coerenza con il principio di personalità della sanzione e con la regola di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003, secondo cui le sanzioni tributarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'intimato; è stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992

    Invocati per censurare la dedotta novità della questione in appello; la Corte ha ritenuto irrilevante la novità perché la questione è rilevabile d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su domanda nuova; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamata dal ricorrente e valutata dalla Corte.

  • art. 8 d.lgs. 472/1997

    Applicato come norma sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, estesa dalla Corte al caso di estinzione della società e di pretesa verso soci/liquidatore.

  • art. 7, comma 1, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003

    Letto come disposizione che prevede la riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Richiamato come espressione del principio di responsabilità personale in materia sanzionatoria tributaria.

  • art. 2495 c.c.

    Invocato per sostenere la pretesa trasmissibilità conseguente all'estinzione della società; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a sovvertire il regime delle sanzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della spettanza delle sanzioni.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che il consolidamento dell'avviso imponesse anche la debenza delle sanzioni verso i soci/liquidatore.

  • art. 26 d.P.R. 602/1972

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla cartella di pagamento.

  • art. 11 d.lgs. 472/1997

    Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina sanzionatoria tributaria.

  • art. 1 d.lgs. 74/2000

    Richiamato nel motivo senza che la Corte ne abbia fatto applicazione decisiva.

  • artt. 110 e 111 c.p.c.

    Richiamati a sostegno di censure processuali; la Corte li ha ritenuti non fondati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel provvedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La questione relativa all'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie può essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché attiene alla sussistenza stessa del potere impositivo-sanzionatorio dell'Amministrazione.
  • In caso di estinzione della società, le sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società non si trasferiscono ai soci né al liquidatore, per il principio di personalità della sanzione e per la riferibilità esclusiva delle sanzioni tributarie alla persona giuridica.
  • Il consolidamento dell'accertamento nei confronti della società non comporta automaticamente la debenza, in capo ai soci o al liquidatore, delle sanzioni applicate alla società estinta.
  • La deduzione di una questione come nuova in appello è irrilevante quando si tratta di un profilo rilevabile d'ufficio e non di una domanda rimessa alla disponibilità delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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