Cassazione Civile, Ordinanza n. 34275/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata da una contribuente per imposte versate negli anni 1990-1992 in relazione alla disciplina speciale richiamata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR, preso atto della cessazione della materia del contendere quanto al riconoscimento del diritto al rimborso di euro 8.849,39, aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, dichiarando inammissibile perché nuova e tardiva, e comunque infondata, la richiesta dell'Ufficio di limitare il rimborso al 50% dell'importo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due censure: (1) violazione e falsa applicazione della normativa sopravvenuta che, a suo dire, avrebbe imposto di applicare il limite del 50% al rimborso; (2) violazione dell'art. 32 del d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto tardiva la questione sull'applicabilità dello ius superveniens, mentre essa avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la questione del quantum del rimborso non incidesse sul titolo del diritto, ma solo sulla fase esecutiva/ottemperanza, con conseguente carenza di interesse dell'Agenzia a coltivare le censure in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha osservato che la normativa sopravvenuta invocata dall'Agenzia non incide sul diritto al rimborso già accertato, ma solo sulla concreta esecuzione della restituzione, da verificarsi eventualmente in sede esecutiva o di ottemperanza in relazione alle risorse stanziate e all'eventuale riduzione del 50%. Non essendovi un interesse concreto e attuale alla decisione sul punto nel presente giudizio, i motivi sono stati ritenuti manifestamente inammissibili. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente era rimasta intimata e non aveva svolto difese; inoltre è stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del primo motivo di ricorso, dedotto come violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro formale del secondo motivo di ricorso, dedotto come vizio processuale.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190
richiamato dalla ricorrente quale base normativa originaria del rimborso.
art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, conv. con mod. dalla L. 3 agosto 2017 n. 123
norma sopravvenuta invocata per limitare il rimborso; la Corte la considera non incidente sul titolo del diritto, ma sulla sola fase esecutiva/ottemperanza.
richiamato per contestare la ritenuta tardività della questione sullo ius superveniens; la Corte non entra nel merito per difetto di interesse.
richiamato nella motivazione preliminare in tema di notifiche telematiche ai difensori.
art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla L. n. 114 del 2014
indicato come base dell'efficacia dell'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine professionale.
art. 45-bis, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla L. n. 114 del 2014
richiamato per affermare la disciplina delle notificazioni al difensore tramite PEC.
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa la sua applicazione all'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la normativa sopravvenuta non incide sul titolo del diritto già accertato, ma solo sulle modalità o sui limiti della sua concreta esecuzione, la questione relativa al quantum non è utile a fondare interesse al ricorso nel giudizio di legittimità se dovrà essere risolta nella fase esecutiva o di ottemperanza.
- L'assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione determina l'inammissibilità dei motivi di ricorso, anche se essi denunciano violazioni di legge o vizi processuali.
- Nei giudizi di rimborso soggetti a discipline speciali con limiti di risorse stanziate, la verifica della capienza e l'eventuale riduzione dell'importo spettante riguardano la fase di esecuzione o ottemperanza, non la fase di accertamento del diritto.
- La questione della validità della notificazione del ricorso a uno solo dei difensori costituiti può ritenersi superata quando l'atto sia stato trasmesso al domicilio digitale del difensore, in presenza della disciplina sulle notificazioni telematiche e del domicilio PEC comunicato all'ordine.
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