Cassazione Civile, Ordinanza n. 19224/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguarda una pretesa IRPEF per plusvalenza relativa all'anno d'imposta 1991, originata da avviso di accertamento notificato nel 1997 e da una successiva cartella di pagamento. Il contribuente aveva sostenuto che la cartella notificata nel 2010 fosse tardiva, perché l'accertamento sarebbe divenuto definitivo già con la sentenza di appello depositata nel gennaio 2002, sicché l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella avrebbero dovuto avvenire entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina allora vigente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme sulla riscossione a ruolo e sui termini di decadenza, assumendo che dovesse applicarsi il previgente art. 17, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973 e che il dies a quo decorresse dalla sentenza di appello del 2002; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso su una questione di prescrizione ordinaria non devoluta in giudizio. L'Amministrazione ha resistito solo in via formale, restando intimata, così come la concessionaria della riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito favorevole all'Amministrazione. Ha affermato che l'avviso di accertamento è divenuto definitivo solo con la pronuncia della Corte di cassazione del 30 maggio 2008, che ha dichiarato inammissibile il precedente ricorso del contribuente; pertanto, al momento della definitività, l'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 era già stato abrogato e trovava applicazione l'art. 25, comma 1, lett. c), dello stesso d.P.R., che consentiva la notifica della cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla definitività. La cartella notificata il 13 novembre 2010 è stata quindi considerata tempestiva. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva introdotto una questione estranea al giudizio, ma aveva correttamente esaminato l'eccezione già proposta dal contribuente; inoltre, ha richiamato il principio per cui la mera scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale, salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. Nel caso concreto, la notifica della cartella a seguito del giudicato ha comunque interrotto il termine prescrizionale. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973
"entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"
norma decadenziale previgente non applicabile al caso, perché abrogata quando l'accertamento è divenuto definitivo con la pronuncia di cassazione del 2008.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973
"entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"
si applica alla notifica della cartella per somme dovute in base ad accertamenti divenuti definitivi; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
art. 14, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
"le imposte ... liquidate in base ad accertamenti definitivi"
consente l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo solo in presenza di un accertamento definitivo.
art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
"iscritti a titolo provvisorio nei ruoli"
riguarda la riscossione amministrativa provvisoria per gli accertamenti non definitivi, distinta dalla riscossione frazionata nel processo tributario.
art. 68, d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina il pagamento dei tributi in pendenza del processo tributario e non incide sul diverso ambito dell'iscrizione a ruolo provvisoria di cui all'art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973.
i termini di prescrizione e decadenza decorrono dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
la prescrizione decennale da giudicato opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; la mera scadenza del termine per impugnare non produce da sola la conversione della prescrizione breve.
nessuna ultrapetizione, perché il giudice d'appello si è limitato a esaminare un'eccezione di prescrizione già presente nel giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro del secondo motivo per asserita nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione delle imposte, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo presuppone un accertamento divenuto definitivo; per i tributi progressivi, la definitività dell'accertamento coincide con il passaggio in giudicato della decisione che definisce l'intero giudizio sull'avviso di accertamento.
- Se, al momento in cui l'accertamento diviene definitivo, la disciplina decadenziale previgente è già stata abrogata, si applica la norma sopravvenuta vigente al momento della definitività, purché il termine previsto sia rispettato.
- La disciplina della riscossione provvisoria in fase amministrativa è distinta da quella della riscossione frazionata nel processo tributario: l'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 non si sovrappone all'art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973.
- La sola scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- Non ricorre ultrapetizione se il giudice si limita a decidere su una questione o eccezione effettivamente introdotta in causa da una parte, anche quando ne dia una ricostruzione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente.
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