Cassazione Civile, Ordinanza n. 16795/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avvocato impugnava un avviso di accertamento con cui l'ufficio fiscale aveva rettificato il reddito dichiarato per l'anno 2007, contestando omessa fatturazione o sottofatturazione di prestazioni professionali e recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La contestazione nasceva da un accesso della Guardia di Finanza presso lo studio professionale, nel quale erano stati rinvenuti documenti, in particolare un block notes con nominativi di clienti e compensi percepiti, ritenuti dall'ufficio una contabilità parallela. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o contraddittoria e per violazione delle norme sul processo tributario e sul dovere di motivazione, sostenendo che la CTR non aveva verificato la legittimità dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica che avrebbe consentito l'esame di documenti coperti da segreto professionale. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 52, commi 2 e 3, del DPR 633/1972, dell'art. 103 c.p.p., degli artt. 14, 15 e 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c., censurando l'utilizzabilità della documentazione acquisita in forza di un'autorizzazione ritenuta illegittima perché preventiva, generica e non successiva all'opposizione del segreto professionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché notificato oltre il termine utile, calcolato dalla prima notifica del ricorso validamente eseguita presso la sede della Direzione Provinciale territorialmente competente. Ha poi respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR esistesse, fosse intellegibile e rispettasse il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando durante l'accesso in uno studio professionale venga opposto il segreto professionale, l'esame dei documenti può avvenire solo previa autorizzazione 'ad hoc' del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina, rilasciata dopo l'opposizione e con riferimento specifico ai documenti interessati; non basta un'autorizzazione preventiva e generica. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente al difensore di difendersi da sé medesimo nel processo civile.
art. 36 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di disciplina del processo tributario e motivazione della decisione.
richiamato a sostegno della censura di nullità della sentenza e del procedimento.
richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
richiamato in tema di contenuto della motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato sia per il requisito della motivazione, sia per il parametro del 'minimo costituzionale'.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 52 D.P.R. n. 633 del 1972
interpretato nel senso che l'autorizzazione per l'esame di documenti coperti da segreto professionale deve essere specifica, successiva all'opposizione del segreto e adottata solo dopo una comparativa valutazione delle contrapposte ragioni.
richiamato come norma che presidia il segreto professionale nei rapporti con l'autorità procedente.
artt. 14 e 15 Cost.
richiamati dal ricorrente a tutela della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni/documenti.
richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
indicato come base della cassazione con rinvio.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
indicato come base per il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio nel processo tributario.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.
artt. 10 e 11 D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamati per affermare la capacità di stare in giudizio dell'articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
richiamati in via analogica per descrivere la capacità processuale della struttura territoriale dell'Agenzia delle Entrate come modello assimilabile alla preposizione institoria.
Massime di principio
- Nei locali destinati all'esercizio di un'attività professionale, quando durante l'accesso venga eccepito il segreto professionale, l'esame dei documenti interessati è legittimo solo se preceduto da un'autorizzazione specifica dell'autorità giudiziaria competente, rilasciata dopo l'opposizione del segreto e riferita ai documenti concretamente coinvolti.
- Un'autorizzazione preventiva e generica non è sufficiente a superare il segreto professionale ai fini dell'uso fiscale dei documenti acquisiti in sede di accesso.
- La motivazione di una sentenza è solo denunciabile in cassazione quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un difetto radicale di intelligibilità; se la ragione decisoria è comprensibile, il vizio motivazionale non sussiste anche se la soluzione giuridica possa essere contestata.
- Nel processo tributario, il giudice può scrutinare la legittimità degli atti e dei provvedimenti interni adottati nel corso del procedimento di accertamento, non solo l'atto impositivo finale.
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