Cassazione Civile, Ordinanza n. 26262/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente sanitaria che aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento accessorio già corrisposto per un incarico formalmente ricondotto a struttura semplice e quello spettante al dirigente di struttura complessa. La lavoratrice sosteneva di avere svolto, dal 14 giugno 2007 al 31 maggio 2012, l'incarico di direttore di un raggruppamento distrettuale e contestava la qualificazione della struttura operata dalla ASL, deducendo che il distretto avrebbe dovuto essere considerato struttura complessa in base alla normativa regionale, al piano socio-sanitario e all'atto aziendale. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione di norme legislative e contrattuali sulla classificazione delle strutture sanitarie e sull'assetto dei distretti, assumendo che non spettasse all'azienda classificare il distretto come struttura semplice e che l'atto aziendale del 2007 dovesse valere come atto di macro-organizzazione idoneo a qualificare la struttura come complessa; 2) violazione di norme costituzionali e di settore, lamentando la mancata disapplicazione delle fonti richiamate e, in subordine, la mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale; 3) falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 15-ter d.lgs. 165/2001, contestando che il ragionamento della Corte d'appello fosse fondato su una disciplina non applicabile e che fosse stata richiesta una selezione in senso tecnico per l'assegnazione dell'incarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da una triplice ratio decidendi: la vincolatività della classificazione della struttura operata dall'azienda; la mancata specifica allegazione e prova, da parte della ricorrente, delle concrete modalità di svolgimento del lavoro e delle mansioni effettivamente esercitate, anche ove si fosse ipotizzata l'erroneità della classificazione formale; la mancata allegazione e prova dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva per ottenere il trattamento accessorio relativo a mansioni diverse. Il ricorso, però, aveva attaccato solo la prima ratio e non le altre due, rendendo il motivo di ricorso inidoneo a scalfire la decisione impugnata. Inoltre, la censura sulla mancata rimessione alla Corte costituzionale è stata ritenuta inammissibile, perché il ricorso per cassazione non può essere costruito come mezzo per imporre al giudice di sollevare una questione di legittimità costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
artt. 3-sexies e 15 d.lgs. 502/1992
richiamati dalla ricorrente per sostenere la corretta qualificazione della struttura sanitaria e la spettanza del trattamento richiesto
artt. 15, 27 e 28 CCNL 1998-2001
invocati a fondamento della diversa classificazione della struttura e del trattamento economico
richiamata per sostenere che la classificazione dei distretti derivasse dalla normativa regionale e non da scelte aziendali
art. 19 atto aziendale deliberazione D.G. n. 338/2007
invocato come atto di macro-organizzazione rilevante per la qualificazione della struttura
artt. 41, 101, 117 e 134 Cost.
richiamati nella censura sulla mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale
la Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione di questa norma, escludendo la censura della ricorrente
richiamato dalla ricorrente per contestare la necessità di una selezione tecnica e per qualificare l'incarico dirigenziale
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché la mancata contestazione di anche una sola di esse rende comunque intatta la decisione.
- Chi agisce per ottenere differenze retributive o trattamento economico accessorio correlati a mansioni asseritamente superiori o diverse deve allegare e provare in modo specifico le mansioni concretamente svolte, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nonché i presupposti contrattuali del maggior trattamento richiesto.
- La contestazione della classificazione formale di una struttura organizzativa non basta, da sola, a fondare il diritto alle differenze retributive se manca la prova concreta delle attività svolte e delle responsabilità assunte.
- Nel sistema del lavoro dirigenziale sanitario, il giudice deve verificare il titolo organizzativo dell'incarico e, in ogni caso, i fatti costitutivi del diritto azionato, senza sostituire alla domanda una diversa ricostruzione non allegata o non provata dalla parte.
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per dedurre in modo autonomo la mancata rimessione di una questione di legittimità costituzionale, poiché la scelta di sollevare o meno la questione appartiene al giudice del merito e non integra di per sé un vizio di legittimità della sentenza.
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