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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26235/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’azione promossa da una lavoratrice addetta alle pulizie nei confronti del condominio presso cui svolgeva l’attività, con contestazione circa la natura subordinata del rapporto. In un precedente giudizio tra le stesse parti, relativo a un licenziamento asseritamente subito dalla lavoratrice, il tribunale aveva escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; l’appello contro quella decisione era stato dichiarato inammissibile per tardività. Nel presente giudizio la Corte d’appello ha ritenuto che su tale punto si fosse formato un giudicato preclusivo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente declaratoria di inammissibilità dell’appello era una pronuncia solo processuale, priva di effetti esterni al processo in cui era stata resa, e quindi non idonea a fondare un giudicato sostanziale sulla natura del rapporto. Ha quindi sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il giudicato a una decisione che non si era pronunciata nel merito sulla causa petendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, da un lato, che la censura era inammissibile perché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso le sentenze rilevanti per consentire il controllo sulla dedotta violazione dell’art. 2909 c.c.; dall’altro, che comunque la doglianza era infondata, poiché l’inammissibilità dell’appello per tardività comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sicché il giudicato invocabile non derivava dalla pronuncia processuale di secondo grado ma dalle statuizioni di merito non impugnate tempestivamente. È stata inoltre confermata la correttezza della decisione della Corte d’appello nel ritenere precluso il riesame della questione già decisa tra le stesse parti. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il resistente non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 2909 c.c.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il decisum sostanziale e preclude il riesame della questione già decisa tra le stesse parti; nel caso concreto il giudicato si è formato sulle statuizioni di merito di primo grado non tempestivamente impugnate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione dell’art. 2909 c.c. richiede che il contenuto delle decisioni rilevanti sia riprodotto o comunque posto in modo specifico a disposizione del giudice di legittimità; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L’inammissibilità dell’appello per tardività non elimina il giudicato, ma determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi capi di merito non validamente impugnati.
  • Il giudicato sostanziale si forma sulla statuizione di merito passata in cosa giudicata, non sulla mera pronuncia processuale che dichiari inammissibile l’impugnazione; tuttavia la preclusione opera anche se la questione è stata decisa in altro giudizio tra le stesse parti e sia comune ad entrambi i processi.
  • Una questione già accertata e risolta in un precedente giudizio tra le stesse parti non può essere riesaminata in un processo successivo, quando quella decisione sia divenuta definitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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