Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26241/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a una dipendente per aver condiviso, in una chat inserita in una pagina Facebook, un post ritenuto diffamatorio e lesivo dell'immagine e dell'onorabilità aziendale. La Corte d'appello, in sede di procedimento ex legge n. 92 del 2012, aveva confermato l'illegittimità del recesso, ritenendo che il commento avesse un significato consolatorio, privo di portata offensiva, formulato in termini generici e senza riferimento univoco a soggetti determinati. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme civilistiche, costituzionali e lavoristiche, sostenendo che il commento fosse comunque diffamatorio e che fosse irrilevante il presunto intento consolatorio della lavoratrice, chiedendo una diversa valutazione della sussistenza del fatto contestato e della sua idoneità a integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse già valutato, con apprezzamento in fatto, il contenuto del post e le circostanze concrete, escludendone la portata offensiva e quindi la rilevanza disciplinare. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, anche perché la sentenza impugnata si inseriva in un regime di doppia conforme, che preclude la rivalutazione del fatto. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del controllo di legittimità nelle controversie su giusta causa e giustificato motivo soggettivo e ha ribadito che il superamento dei limiti di continenza e pertinenza nella critica del lavoratore è valutazione rimessa al giudice di merito. Conseguentemente, è stata confermata la condanna della società alla reintegrazione e all'indennità risarcitoria già disposte nei gradi di merito, oltre alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico per contestare l'interpretazione del contenuto del post.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione della frase contestata.

  • art. 21 Cost.

    richiamato in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e ai limiti della critica.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato tra le norme che disciplinano correttezza e lealtà nell'adempimento.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato tra le norme che impongono buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per inquadrare il rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 2104 c.c.

    richiamato per gli obblighi di diligenza del prestatore di lavoro.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato per il regime sanzionatorio disciplinare.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato per la nozione di giusta causa di recesso.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    richiamato quale base della tutela reintegratoria e risarcitoria confermata nei gradi di merito.

  • art. 213 CCNL commercio

    richiamato come fonte collettiva disciplinante il fatto contestato e le conseguenze disciplinari.

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, è preclusa la rivalutazione del fatto in cassazione.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    citato in connessione con la disciplina della doppia conforme e dei limiti al sindacato di legittimità.

  • art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato per le modifiche che incidono sulla disciplina processuale della doppia conforme.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato per giustificare il rinvio a precedenti di legittimità sui limiti del sindacato in tema di licenziamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, la Corte di cassazione non può rivalutare il fatto storico né sostituire la propria lettura del contenuto del messaggio o del post a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La qualificazione di un'espressione come offensiva, diffamatoria o eccedente i limiti della continenza e pertinenza della critica è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di legittimità.
  • Nei giudizi sull'illegittimità del licenziamento disciplinare, il controllo di legittimità non si estende alla ricostruzione del fatto contestato quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente sulla sua insussistenza materiale o giuridica.
  • Laddove il giudice di merito escluda che una condotta del lavoratore abbia avuto portata offensiva e reputi non integrata la violazione disciplinare, non è consentito in cassazione sostituire una diversa valutazione dell'intento soggettivo o del significato complessivo del messaggio.
  • L'accertamento del superamento dei limiti di continenza e pertinenza nell'esercizio della critica del lavoratore verso il datore di lavoro è riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.