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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26236/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico durato dal 3 novembre 1997 al 15 settembre 2014. In primo grado il datore di lavoro è stato condannato a pagare alla collaboratrice domestica somme per scatti di anzianità e T.F.R., con compensazione di una somma che la lavoratrice doveva restituire per contributi non trattenuti in busta paga; è stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda della lavoratrice relativa ai contributi per difetto di legittimazione attiva. In appello il datore ha censurato, tra l'altro, la statuizione sulla prescrizione dei crediti retributivi della lavoratrice, sostenendo che i crediti maturati prima del quinquennio antecedente la richiesta del gennaio 2016 fossero prescritti, e ha contestato la valutazione di invalidità dell'accordo individuale con cui sarebbe stato pattuito il pagamento mensile di un acconto sul T.F.R. pari alla trattenuta contributiva a carico della lavoratrice. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2120, 2113 c.c. e 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello negato efficacia all'accordo individuale di liquidazione mensile dell'acconto T.F.R. e per non avere riconosciuto interessi e rivalutazione sull'importo dei contributi versati dal datore all'INPS; 2) violazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse applicato in modo astratto il criterio della stabilità del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione, senza verificare il metus in concreto; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la statuizione sulle spese, dedotta però in modo solo riflesso e non autonomamente decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, osservando che era generico e, comunque, non scalfiva la ratio decidendi della Corte d'appello, fondata sull'inammissibilità per difetto di interesse della doglianza relativa all'accordo individuale; ha escluso il vizio di omessa pronuncia sugli interessi e la rivalutazione, perché la Corte territoriale aveva comunque deciso sul capo, qualificando la posta come pagamento parziale del credito della lavoratrice e non come credito autonomo del datore. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che, secondo il diritto vivente, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto se questo è assistito da stabilità, mentre decorre dalla cessazione in mancanza di stabilità; nel caso del lavoro domestico non ricorre una stabilità reale idonea a far decorrere la prescrizione durante il rapporto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non conteneva una censura autonoma sulla regolazione delle spese, ma solo una prospettazione dipendente dall'eventuale accoglimento degli altri motivi. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, non avendo la parte intimata svolto difese; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    undicesimo comma, come modificato dall'art. 1, primo comma, L. n. 297/1982

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità dell'accordo individuale di liquidazione mensile di un acconto sul T.F.R.; la Corte non accoglie questa tesi perché il motivo non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2113 c.c.

    Invocato per sostenere l'efficacia dell'accordo individuale e il regime di impugnazione/decadenza; la Corte non ravvisa le censure prospettate come idonee a superare la decisione di inammissibilità per difetto di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio per la questione degli interessi e della rivalutazione, ritenendo che il giudice di merito abbia comunque deciso sul capo.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'esposizione analitica delle ragioni di censura e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità comporta inammissibilità della doglianza.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione dei crediti retributivi periodici.

  • art. 2955 n. 2 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 2956 n. 1 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione dei crediti di lavoro e del relativo termine.

  • Corte cost. n. 63/1963

    Richiamata come intervento di illegittimità costituzionale parziale delle norme sulla prescrizione dei crediti di lavoro.

  • Corte cost. n. 143/1969

    Richiamata quale arresto che individua la 'stabilità' del rapporto come presupposto per la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per censurare la statuizione sulle spese; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 91 c.p.c. per le spese di lite; la doglianza è ritenuta inammissibile.

  • art. 336, comma 1 c.p.c.

    Richiamato per prospettare l'effetto espansivo interno sulla statuizione sulle spese, ma la Corte ritiene la censura solo riflessa e quindi inammissibile.

  • art. 380bis1, comma 2 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale con riserva della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che non attacchi la ragione decisiva della decisione è inammissibile o comunque inefficace.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso sul capo di domanda o sull'eccezione, anche se la motivazione non accolga le argomentazioni di parte; il vizio di omessa pronuncia riguarda solo la mancanza del provvedimento sul punto decisivo.
  • La prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto solo se il rapporto è assistito da una stabilità tale da rendere il lavoratore non soggetto a metus; in mancanza di stabilità, la prescrizione inizia dalla cessazione del rapporto per i crediti che da essa derivano.
  • Nel lavoro domestico, la mera aspettativa di mantenimento del rapporto non equivale a stabilità giuridicamente rilevante ai fini della sospensione della prescrizione dei crediti retributivi.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile se non investe autonomamente la statuizione sulle spese ma si limita a prospettarne una caduta riflessa in caso di accoglimento degli altri motivi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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