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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26239/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società aveva proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione di merito resa in una controversia su avviso di addebito INPS per contributi e sanzioni relativi al periodo aprile 2009-dicembre 2012. La lite originaria riguardava la pretesa contributiva fondata sulla riqualificazione di rapporti di lavoro, formalmente indicati dalla società come contratti a progetto o associazioni in partecipazione, come rapporti subordinati. In appello era stata dichiarata solo parzialmente cessata la materia del contendere, per effetto di un provvedimento di sgravio parziale intervenuto in corso di causa, con rideterminazione del credito residuo dell'INPS. Con il ricorso per revocazione la società deduceva, in sintesi, errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Cassazione avesse erroneamente supposto l'esistenza di un annullamento giudiziale parziale dell'avviso, mentre vi sarebbe stato solo uno sgravio parziale amministrativo; lamentava inoltre che la Corte avesse trascurato il contenuto degli atti, il mancato annullamento dell'avviso e una pretesa insufficiente motivazione, nonché l'asserita necessità di trasmissione del ricorso a sezione diversa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, anzitutto, la tardività dell'impugnazione, proposta oltre il termine semestrale dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre escluso la sussistenza di un errore revocatorio: la precedente ordinanza non aveva travisato un fatto processuale, ma aveva interpretato giuridicamente il contenuto della sentenza di appello, ritenendo sostanzialmente equivalente la parziale cessazione della materia del contendere a una rideterminazione del credito residuo. La Corte ha osservato anche che non vi era interesse concreto alla revocazione, poiché il debito era già stato fissato nella misura residua indicata dai giudici di merito e non risultava una pretesa diversa esigibile dall'INPS. Nulla è stato disposto sulle spese, perché l'INPS non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione della sentenza della Cassazione è ammissibile solo per errore meramente percettivo, non per errata valutazione o interpretazione giuridica di fatti esattamente rappresentati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella formulazione del vizio, ma non oggetto di specifica applicazione decisoria.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio nei confronti di una sentenza della Corte di cassazione sussiste solo quando il giudice abbia percepito in modo inesatto un fatto processuale positivamente acquisito o escluso dagli atti, e non quando si dolga di una qualificazione giuridica o di una interpretazione del contenuto della decisione di merito.
  • La parziale cessazione della materia del contendere, con rideterminazione del credito residuo a seguito di sgravio, può essere considerata sul piano sostanziale equivalente a un annullamento parziale dell'atto impositivo, senza che ciò integri errore di fatto in sede di legittimità.
  • Non è ammissibile la revocazione quando il ricorrente mira, sotto la veste dell'errore revocatorio, a rimettere in discussione la valutazione giuridica già compiuta dalla Corte di cassazione o a dedurre censure estranee al perimetro dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
  • Manca interesse alla revocazione se l'eventuale eliminazione della decisione impugnata non potrebbe condurre a un risultato pratico diverso rispetto a quello già fissato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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