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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26240/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quarto motivo relativo alla domanda risarcitoria per il danno da scongelamento della merce, ha dichiarato assorbito il quinto motivo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese all’esito della rinnovata decisione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un autista il 18 luglio 2018. Il giudice di appello ha annullato il licenziamento ritenendo che le assenze contestate nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2018 fossero giustificate: per il 25 giugno il lavoratore era ancora in ferie, mentre per i due giorni successivi il datore aveva qualificato come trasferimento l’ordine di spostamento a Vercelli, ma tale trasferimento sarebbe stato disposto in violazione del preavviso contrattuale di un mese; il rifiuto del lavoratore è stato quindi considerato legittima eccezione di inadempimento. La corte territoriale ha invece respinto la domanda del datore di lavoro per il danno derivante dallo scongelamento della merce trasportata l’8 gennaio 2018, ritenendo non provato il pregiudizio in assenza di deduzioni e prova circa la richiesta risarcitoria del cliente o un effettivo pagamento. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 33, comma 6, CCNL Logistica e Trasporti, sostenendo che non vi fosse un vero trasferimento ma solo diversa organizzazione del lavoro; (2) violazione degli artt. 1460, 1175 e 1176 c.c., per contestare la legittimità del rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione; (3) violazione dell’art. 34 lett. C) punto 1 del CCNL e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, sostenendo che l’assenza dovesse essere valutata fino al licenziamento e integrasse insubordinazione; (4) violazione degli artt. 1988, 2730, 2735 e 2697 c.c., per avere la corte negato efficacia probatoria alla scrittura con cui il lavoratore aveva ammesso la propria responsabilità e quantificato il danno in circa 7.000 euro; (5) in subordine, violazione degli artt. 2730, 2735 c.c. e 115 c.p.c., per omessa valorizzazione della scrittura come confessione stragiudiziale e prova legale dei fatti e del danno. La Cassazione ha respinto i primi tre motivi, ritenendo che essi non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla qualificazione datoriale del provvedimento come trasferimento e sul conseguente affidamento del lavoratore, oltre che sulla soglia di quattro giorni di assenza prevista dal CCNL; ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, e che gravava sul dichiarante l’allegazione dell’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto o di altri elementi incidenti sull’obbligazione. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame della domanda risarcitoria e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del provvedimento come trasferimento; la Corte osserva che il decisum della sentenza impugnata non si fondava su una errata applicazione della norma, ma sulla qualificazione formale data dal datore di lavoro al proprio atto e sull’affidamento ingenerato nel lavoratore.

  • art. 33, comma 6, CCNL Logistica e trasporti

    Invocato per sostenere l’illegittimità del trasferimento per mancato preavviso, ritenuto decisivo dalla Corte territoriale ai fini della legittimità del rifiuto del lavoratore.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per sostenere la legittimità dell’eccezione di inadempimento, ma i primi motivi sono stati respinti perché non colpivano la ratio della decisione impugnata.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di correttezza nell’adempimento; la censura è stata respinta.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di diligenza nell’esecuzione della prestazione; la censura è stata respinta.

  • art. 34 lett. C) punto 1 CCNL Logistica

    Invocato per sostenere che l’assenza ingiustificata potesse fondare il licenziamento solo se protratta per almeno quattro giorni; la Cassazione conferma che la Corte d’appello aveva correttamente applicato tale previsione.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015

    Richiamato per censurare le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento; il motivo è stato respinto.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte ribadisce che la ricognizione di debito produce astrazione processuale della causa debendi e libera il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; grava sul dichiarante provare che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato per sostenere l’efficacia confessoria della dichiarazione sottoscritta dal lavoratore; il quinto motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento del quarto.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato in relazione alla confessione stragiudiziale e al valore probatorio della scrittura; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare il riparto dell’onere probatorio sulla domanda risarcitoria; la Corte chiarisce che, in presenza di ricognizione di debito, l’onere della prova del rapporto fondamentale non grava sul creditore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo per sostenere che la dichiarazione del lavoratore dovesse essere considerata prova dei fatti confessati; motivo assorbito.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Se il datore di lavoro qualifica formalmente il proprio atto come trasferimento, tale qualificazione può vincolarlo nei rapporti con il lavoratore, con conseguente rilievo dell’affidamento ingenerato e della legittimità del rifiuto di eseguire un ordine contrario alle regole collettive sul preavviso.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che attaccano un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione sono destinate al rigetto.
  • In materia disciplinare, quando il contratto collettivo prevede una soglia minima di durata dell’assenza ingiustificata per integrare la giusta causa o il giustificato motivo di recesso, il giudizio va ancorato ai soli fatti contestati e alla previsione collettiva applicabile, senza estendere arbitrariamente la contestazione ad altri giorni non inclusi nell’addebito.
  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. comporta astrazione processuale della causa debendi e libera il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
  • In presenza di ricognizione di debito, l’onere di provare che il rapporto fondamentale non è sorto, è invalido o si è estinto grava sul dichiarante, non sul destinatario della dichiarazione.
  • La dichiarazione scritta con cui un soggetto assume la responsabilità di un fatto dannoso e quantifica il danno può fondare la pretesa creditoria secondo le regole della ricognizione di debito, salvo prova contraria del dichiarante.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenutaNesso di causalità

Testo integrale

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