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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26234/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio una società sportiva dilettantistica e due soggetti che avevano condotto in affitto l'azienda, chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Servizi e il pagamento di varie somme per differenze retributive, tredicesima/quattordicesima, ferie e permessi non goduti. Il Tribunale aveva accertato il rapporto subordinato solo con il primo affittuario per il periodo 9.10.2012-30.6.2013 e aveva condannato i convenuti al pagamento di una somma limitata; la Corte d'appello, invece, aveva escluso la responsabilità della società locatrice/retrocessionaria per le pretese riferite al periodo anteriore, ritenendo non provata la prosecuzione dell'attività con immutata organizzazione aziendale dopo la retrocessione e l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., nonché insussistente la prova specifica delle ulteriori voci retributive. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che la retrocessione dell'azienda comportasse comunque la responsabilità solidale della società che, dopo aver riacquisito l'azienda, la aveva nuovamente concessa in affitto a terzi; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata specifica contestazione, da parte della società, del diritto alla quattordicesima mensilità e dell'applicabilità del CCNL; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. per omessa valutazione di allegazioni e ammissioni relative a ferie, permessi e lavoro estivo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il consolidato principio secondo cui, in caso di cessazione dell'affitto d'azienda e retrocessione, l'art. 2112 c.c. si applica solo se l'originario cedente prosegua l'attività già esercitata mediante immutata organizzazione aziendale; ha inoltre rilevato che tale presupposto non era stato allegato né provato da chi lo invocava. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, poiché, esclusa la legittimazione passiva della società intimata, tali doglianze non erano più pertinenti rispetto alla sua posizione processuale. Il ricorso è stato rigettato, senza spese per mancanza di difese della resistente, con conferma dell'esclusione della responsabilità della società e con condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha confermato che la società intimata non rispondeva delle pretese retributive riferite al periodo controverso, perché non era stata provata la prosecuzione dell'attività aziendale, dopo la retrocessione, con immutata organizzazione da parte dell'originario cedente, presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in ipotesi di affitto d'azienda e successiva retrocessione. I motivi relativi a contestazione, CCNL, ferie e permessi sono stati assorbiti. Nessuna pronuncia sulle spese, stante l'assenza di attività difensiva della società, ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Si applica anche alla cessazione dell'affitto d'azienda e alla retrocessione all'originario cedente solo se quest'ultimo prosegue l'attività già esercitata mediante immutata organizzazione aziendale; il relativo presupposto fattuale deve essere allegato e provato da chi invoca gli effetti del trasferimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Non rileva, nel caso deciso, ai fini delle censure sulle voci retributive perché, esclusa la legittimazione passiva della società intimata, le doglianze risultano non conferenti rispetto alla sua posizione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., e in generale delle pretese azionate, grava su chi li invoca.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato solo dal ricorrente per sostenere l'omessa valutazione di presunzioni e ammissioni, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La motivazione della corte territoriale è stata ritenuta immune dal vizio di omesso esame/insufficienza nei limiti del nuovo parametro di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di cessazione dell'affitto d'azienda e retrocessione al concedente originario, la responsabilità ex art. 2112 c.c. non discende automaticamente dal solo ritorno del complesso aziendale, ma richiede la prova della prosecuzione dell'attività con la medesima organizzazione imprenditoriale.
  • Chi invoca l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in una vicenda di retrocessione deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi del relativo presupposto, non essendo sufficiente una mera affermazione della continuità del rapporto di lavoro con diversi affittuari.
  • La verifica circa la ricorrenza dei presupposti fattuali del trasferimento d'azienda è giudizio di merito e, se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
  • Quando la legittimazione passiva di un convenuto è esclusa per difetto dei presupposti sostanziali della responsabilità, le ulteriori censure sulle singole voci di credito diventano non pertinenti e possono essere assorbite.
  • La non contestazione e le regole sull'onere probatorio non possono supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, soprattutto quando la domanda viene respinta per difetto del presupposto soggettivo della responsabilità del convenuto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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