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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27750/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di cartelle di pagamento emesse per la riscossione della maggiore imposta di registro derivante da un avviso di rettifica e liquidazione relativo a una compravendita immobiliare stipulata tra i ricorrenti, quali venditori, e un terzo, quale compratore. I contribuenti sostenevano che il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale, che aveva impugnato l’avviso presupposto, dovesse estendersi anche a loro ai sensi dell’art. 1306 c.c., pur avendo essi impugnato le cartelle e non l’atto presupposto; deducevano inoltre l’effetto caducante dell’annullamento dell’atto presupposto e dello sgravio successivamente disposto, la rituale produzione della sentenza favorevole al coobbligato con attestazione di giudicato, la legittimazione passiva dell’agente della riscossione sulla dedotta illegittimità dell’iscrizione a ruolo, la nullità delle cartelle per difetto di motivazione e, con un motivo processuale, l’erronea dichiarazione di inammissibilità di alcuni motivi di appello per asserita riproposizione di doglianze già esaminate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi dal primo al sesto perché il principio di estensione del giudicato favorevole al coobbligato solidale non opera quando il contribuente che lo invoca sia stato già soccombente, con giudicato sfavorevole, nel giudizio in cui quel medesimo atto impositivo era stato impugnato anche nei suoi confronti e il suo intervento/impugnazione adesiva era stato dichiarato inammissibile per decadenza. Ha considerato inammissibile il settimo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o riprodotti i motivi di appello asseritamente riproposti. Ha reputato infondato l’ottavo motivo, osservando che le cartelle contenevano gli elementi previsti dalla disciplina applicabile e risultavano quindi adeguatamente motivate. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    Consente al condebitore solidale di opporre il giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato, ma l’estensione è preclusa se nei confronti di chi la invoca si sia già formato un giudicato sfavorevole sul medesimo rapporto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per le doglianze di violazione di legge; la Corte ha però ritenuto inammissibili i primi motivi per la preclusione derivante dal giudicato sfavorevole, e infondata la censura sulla motivazione della cartella.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per l’omesso esame di fatti decisivi, ma le relative doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate secondo il caso concreto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la formazione del giudicato.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione ai termini di impugnazione e al passaggio in giudicato.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla definitività della sentenza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale norma sulla produzione della sentenza munita di attestazione.

  • artt. 38 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati nel terzo motivo in tema di processo tributario e produzione documentale.

  • art. 2 d.P.R. 11 febbraio 1997, n. 37

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere che il giudicato favorevole dovesse incidere sulla posizione dell’agente della riscossione.

  • art. 56 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel sesto motivo in tema di imposta di registro e iscrizione a ruolo.

  • art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Richiamato nel sesto motivo sulla legittimazione dell’agente della riscossione.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha ribadito che, nel processo tributario, l’onere di specificità dell’appello va letto in coordinamento con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La decadenza dall’impugnazione ha determinato l’inammissibilità dell’intervento/impugnazione adesiva e la formazione del giudicato sostanziale.

  • art. 14, commi 3 e 6, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Regola l’intervento volontario nel processo tributario e l’impugnazione adesiva; la sua tardività ha impedito ai ricorrenti di giovarsi del giudicato favorevole al coobbligato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sulla definitività dell’avviso di liquidazione produce efficacia sostanziale preclusiva sulla pretesa impositiva.

  • art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella deve contenere l’intimazione al pagamento e la data di esecutività del ruolo.

  • art. 6 d.m. 3 settembre 1999, n. 321

    Definisce il contenuto minimo della cartella di pagamento, comprensivo di dati identificativi del ruolo e degli importi iscritti.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248

    È il fondamento del provvedimento che impone l’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 6 CEDU

    diritto all’equo processo

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere applicato in modo eccessivamente formalistico, così da comprimere il diritto di difesa.

Massime di principio

  • In tema di obbligazioni tributarie solidali, il coobbligato può opporre il giudicato favorevole formatosi in favore di altro coobbligato, ma soltanto se nei suoi confronti non si sia già consolidato un giudicato contrario sul medesimo rapporto.
  • La definitività dell’avviso di liquidazione o dell’atto impositivo, quando deriva da mancata impugnazione o da declaratoria di inammissibilità per tardività, produce giudicato sostanziale e preclude l’estensione di successivi esiti favorevoli ottenuti da altri soggetti.
  • Nel processo tributario, la censura di difetto di motivazione della cartella deve confrontarsi con il contenuto tipizzato del modello legale: se la cartella contiene gli elementi richiesti dalla disciplina applicabile, la motivazione è sufficiente.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone una trascrizione integralmente formalistica degli atti, ma richiede che il contenuto rilevante sia specificamente indicato e localizzabile; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • L’erronea qualificazione formale del vizio denunciato non è decisiva se dal motivo emerge chiaramente la doglianza sostanziale; tuttavia la censura deve comunque essere autosufficiente e coerente con il tipo di controllo richiesto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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