Cassazione Civile, Ordinanza n. 27916/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle di pagamento e di iscrizioni ipotecarie, conosciute dalla contribuente a seguito dell'intervento dell'agente della riscossione in una procedura esecutiva. In appello la CTR del Piemonte aveva respinto il gravame ritenendo: rituale la notifica delle cartelle; tardivo il ricorso; non maturata la prescrizione per effetto della notifica delle cartelle, dell'atto di intervento e del pignoramento presso terzi; non necessaria l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 perché l'agente era intervenuto in un'esecuzione promossa da terzi; infondate le doglianze sulla mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria; irrilevante la dedotta opponibilità del fondo patrimoniale, per carenza di prova sulla estraneità del debito ai bisogni della famiglia e sulla conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La contribuente ha proposto due ricorsi per cassazione: uno contro la sentenza di appello, articolato in cinque motivi, e uno contro la sentenza resa sulla revocazione, deducendo errore revocatorio per avere la CTR ritenuto provata la notifica di cartelle per le quali, a suo dire, mancava la relata. Nei motivi del ricorso principale ha denunciato, in sintesi, motivazione apparente sulla ritualità delle notifiche; violazione delle norme sul riparto tra impugnazione tributaria e opposizione esecutiva; omesso esame in tema di prescrizione; violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 sull'intimazione; violazione delle norme sull'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva. Nei confronti del ricorso per revocazione ha invocato l'art. 395 n. 4 c.p.c. sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su un documento inesistente.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza sulla revocazione, ritenendo che la censura non colpisse la ratio decidendi, fondata sul fatto che la questione della notifica delle cartelle era stata oggetto di discussione e decisione, sicché non era configurabile errore revocatorio. Quanto al ricorso contro la sentenza di appello, ha accolto il primo motivo per motivazione apparente sulla ritualità delle notifiche cartella per cartella, rilevando che la CTR aveva fornito una motivazione omnicomprensiva e astratta, incapace di confrontarsi con le specifiche censure su 12 cartelle prive di relata e su ulteriori cartelle con vizi di notificazione. Ha accolto anche il quinto motivo, affermando che, in tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, era necessaria la comunicazione preventiva al contribuente con termine per osservazioni o pagamento anche per le iscrizioni antecedenti alla novella del 2011. Ha rigettato il quarto motivo sull'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, correggendo la motivazione della CTR nel senso che l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata e quindi non richiede l'intimazione prevista per l'ipotesi di espropriazione non iniziata entro un anno dalla cartella. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo, perché non denunciava un fatto storico omesso ma questioni giuridiche sulla idoneità interruttiva degli atti richiamati. La sentenza di appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione camerale dei ricorsi
la riunione dei ricorsi avverso decisioni connesse è stata disposta in via analogica per contemporanea pendenza in cassazione
l'errore revocatorio non sussiste quando la questione sia stata oggetto di discussione e decisione, non potendo riguardare valutazioni o interpretazioni del giudice
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare la violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso
artt. 2, comma 1, 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamati per il riparto delle impugnazioni davanti al giudice tributario
richiamato in tema di limiti alle opposizioni nelle procedure di riscossione
richiamato con riferimento all'opposizione all'esecuzione
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
l'intimazione è richiesta solo per l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla cartella, non per l'iscrizione ipotecaria
l'iscrizione ipotecaria è procedura alternativa all'esecuzione forzata e richiede comunicazione preventiva al contribuente
richiamato in relazione alle garanzie partecipative del contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto
art. 1 d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
ha istituito Agenzia delle entrate-Riscossione quale ente subentrante nelle posizioni di Equitalia
art. 43 r.d. n. 1611/1933
regola il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
richiamati per il ricorso a legali del libero foro da parte di AdER
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
richiamato come termine di raffronto per la comunicazione preventiva dell'ipoteca
artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
fondano il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'iscrizione ipotecaria
Massime di principio
- In tema di ricorso per revocazione, non ricorre l'errore revocatorio quando la questione assunta come errore sia stata oggetto di dibattito processuale e di decisione; la revocazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sulla valutazione degli atti o delle prove.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice formula una risposta generica e omnicomprensiva che non consente di comprendere l'iter logico seguito, soprattutto se le censure riguardano una pluralità di atti distinti e specificamente contestati.
- Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata risposta a questioni giuridiche o a mere argomentazioni difensive.
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto dell'espropriazione forzata in senso stretto ed è soggetta a una disciplina propria; per essa non si applica l'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, che opera solo quando l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla cartella.
- Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve instaurare un contraddittorio preventivo, comunicando l'intenzione di procedere e concedendo un termine per osservazioni o pagamento; l'omissione determina la nullità dell'iscrizione.
- Quando un ricorso per cassazione e il ricorso contro la decisione sulla revocazione sono entrambi pendenti, la Corte può disporne la riunione per connessione processuale, applicando in via analogica il principio della trattazione unitaria delle impugnazioni contro la stessa sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27848/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_civile · 20 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27853/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →