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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27916/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle di pagamento e di iscrizioni ipotecarie, conosciute dalla contribuente a seguito dell'intervento dell'agente della riscossione in una procedura esecutiva. In appello la CTR del Piemonte aveva respinto il gravame ritenendo: rituale la notifica delle cartelle; tardivo il ricorso; non maturata la prescrizione per effetto della notifica delle cartelle, dell'atto di intervento e del pignoramento presso terzi; non necessaria l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 perché l'agente era intervenuto in un'esecuzione promossa da terzi; infondate le doglianze sulla mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria; irrilevante la dedotta opponibilità del fondo patrimoniale, per carenza di prova sulla estraneità del debito ai bisogni della famiglia e sulla conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La contribuente ha proposto due ricorsi per cassazione: uno contro la sentenza di appello, articolato in cinque motivi, e uno contro la sentenza resa sulla revocazione, deducendo errore revocatorio per avere la CTR ritenuto provata la notifica di cartelle per le quali, a suo dire, mancava la relata. Nei motivi del ricorso principale ha denunciato, in sintesi, motivazione apparente sulla ritualità delle notifiche; violazione delle norme sul riparto tra impugnazione tributaria e opposizione esecutiva; omesso esame in tema di prescrizione; violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973 sull'intimazione; violazione delle norme sull'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva. Nei confronti del ricorso per revocazione ha invocato l'art. 395 n. 4 c.p.c. sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su un documento inesistente.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza sulla revocazione, ritenendo che la censura non colpisse la ratio decidendi, fondata sul fatto che la questione della notifica delle cartelle era stata oggetto di discussione e decisione, sicché non era configurabile errore revocatorio. Quanto al ricorso contro la sentenza di appello, ha accolto il primo motivo per motivazione apparente sulla ritualità delle notifiche cartella per cartella, rilevando che la CTR aveva fornito una motivazione omnicomprensiva e astratta, incapace di confrontarsi con le specifiche censure su 12 cartelle prive di relata e su ulteriori cartelle con vizi di notificazione. Ha accolto anche il quinto motivo, affermando che, in tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, era necessaria la comunicazione preventiva al contribuente con termine per osservazioni o pagamento anche per le iscrizioni antecedenti alla novella del 2011. Ha rigettato il quarto motivo sull'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, correggendo la motivazione della CTR nel senso che l'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata e quindi non richiede l'intimazione prevista per l'ipotesi di espropriazione non iniziata entro un anno dalla cartella. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il terzo, perché non denunciava un fatto storico omesso ma questioni giuridiche sulla idoneità interruttiva degli atti richiamati. La sentenza di appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di ricorso per revocazione, non ricorre l'errore revocatorio quando la questione assunta come errore sia stata oggetto di dibattito processuale e di decisione; la revocazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sulla valutazione degli atti o delle prove.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice formula una risposta generica e omnicomprensiva che non consente di comprendere l'iter logico seguito, soprattutto se le censure riguardano una pluralità di atti distinti e specificamente contestati.
  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata risposta a questioni giuridiche o a mere argomentazioni difensive.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto dell'espropriazione forzata in senso stretto ed è soggetta a una disciplina propria; per essa non si applica l'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, che opera solo quando l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla cartella.
  • Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve instaurare un contraddittorio preventivo, comunicando l'intenzione di procedere e concedendo un termine per osservazioni o pagamento; l'omissione determina la nullità dell'iscrizione.
  • Quando un ricorso per cassazione e il ricorso contro la decisione sulla revocazione sono entrambi pendenti, la Corte può disporne la riunione per connessione processuale, applicando in via analogica il principio della trattazione unitaria delle impugnazioni contro la stessa sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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