Cassazione Civile, Ordinanza n. 23955/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su una cartella esattoriale. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi valida la notifica della cartella e inefficace il disconoscimento delle copie documentali prodotte dall'agente della riscossione. In cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione delle regole sulla prova documentale e sulla notifica, sostenendo che, a fronte del disconoscimento delle copie e della scrittura, l'agente avrebbe dovuto produrre gli originali della cartella e degli atti notificatori; (2) e (3) violazione delle norme sulla notificazione a persona diversa dal destinatario, contestando la sufficienza della prova dell'invio della raccomandata informativa e sostenendo che fosse necessaria anche la prova della ricezione; (4) violazione della disciplina delle spese, perché l'ente si era costituito tramite funzionario e non avrebbe potuto ottenere la condanna alle spese. La Corte ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto inefficace il disconoscimento perché generico e non specifico quanto alla difformità delle copie dagli originali; ha affermato che, nella notifica a persona diversa dal destinatario ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 139 c.p.c., è sufficiente la prova dell'invio della raccomandata informativa, non essendo richiesta la prova della ricezione; ha inoltre riconosciuto la legittimità della liquidazione delle spese in favore dell'agente della riscossione assistito da propri funzionari. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e contributo unificato დამატivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito sulla validità della notifica della cartella e sull'inefficacia del disconoscimento delle copie, precisando che la produzione della distinta delle raccomandate con timbro postale è idonea a provare l'invio della comunicazione informativa quando la cartella sia consegnata a un familiare del destinatario. Ha inoltre affermato che, nel processo tributario, l'agente della riscossione assistito da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle altre norme sulla prova documentale per sostenere che le riproduzioni meccaniche hanno efficacia probatoria nei limiti di legge, ma il punto decisivo è la disciplina del disconoscimento delle copie.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo; la Corte lo considera nel quadro complessivo della prova documentale.
Le copie di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la conformità all'originale non è specificamente disconosciuta; il disconoscimento generico è inefficace.
La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni fino a querela di falso, se la sottoscrizione è riconosciuta o legalmente considerata tale.
Il disconoscimento deve avvenire tempestivamente, nella prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione, ed essere chiaro e specifico.
Per la notifica a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa è richiesta come semplice comunicazione di avvenuta notificazione; non è necessaria la prova della ricezione.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973
Quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario, il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata semplice; per tale ipotesi basta la prova dell'invio.
Richiamato come norma sulla cartella di pagamento e sul regime della notifica, in combinazione con l'art. 26 d.P.R. 602/1973.
L'obbligo di conservare la matrice o copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento riguarda l'accesso agli atti e non introduce una regola speciale sulla prova processuale.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali tributarie invocate a sostegno delle censure sulla prova e sulla notifica.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'impugnabilità degli atti tributari.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme del processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario, se l'agente della riscossione è assistito da propri funzionari, le spese si liquidano secondo i parametri forensi con riduzione del 20%; legittima la condanna alle spese in suo favore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale, per essere efficace, deve essere tempestivo, specifico e circostanziato: non bastano formule generiche o contestazioni che investano solo la valenza probatoria del documento senza indicare in che cosa la copia differisca dall'originale.
- Nel processo tributario la disciplina della prova documentale segue, quanto al disconoscimento delle copie, i principi del processo civile: la produzione di copie non rende automaticamente inutilizzabili i documenti, perché il giudice può valutarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova.
- Per la notifica di una cartella esattoriale consegnata a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la prova dell'invio della raccomandata informativa semplice prevista dalla normativa; non è richiesta la prova della sua ricezione.
- La distinta delle raccomandate, se reca l'indicazione del destinatario, dell'atto cui si riferisce e il timbro postale attestante la data di spedizione, può costituire prova piena dell'invio della comunicazione informativa.
- L'obbligo del concessionario di conservare la matrice o copia della cartella e della relazione di notifica ha finalità di accesso agli atti e non introduce una regola processuale che imponga necessariamente la produzione degli originali in giudizio.
- Nel processo tributario l'ente impositore o l'agente della riscossione, quando assistiti da propri funzionari, possono ottenere la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi ridotti del 20%.
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