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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29513/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo a maggiori redditi IRPEF per l'anno 2008, emesso nei confronti del contribuente. Dopo un precedente annullamento della decisione di merito per erronea esclusione del contraddittorio endoprocedimentale, la CTR, in sede rescissoria, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che questi avesse assolto l'onere della prova contraria: aveva infatti dimostrato che le operazioni dell'anno erano giustificate da donazioni ricevute da un genitore e da un ascendente e da trasferimenti mortis causa non contestati, e che dagli estratti del conto corrente risultava la provenienza delle risorse impiegate per investimenti e mutuo, pur senza una diretta correlazione tra singole spese e singole disponibilità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, per superare la presunzione redditometrica, il contribuente avrebbe dovuto provare non solo la disponibilità di risorse non reddituali o ulteriori redditi, ma anche l'accantonamento, lo smobilizzo e l'effettivo impiego di tali somme per far fronte agli incrementi patrimoniali contestati. Il contribuente ha resistito eccependo inoltre la tardività del ricorso erariale per mancato accesso alla sospensione prevista dal d.l. n. 119 del 2018.

La decisione

La Corte ha rigettato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo che la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 operi per tutte le parti e indipendentemente dall'adesione alla definizione agevolata. Nel merito ha rigettato il ricorso, affermando che la CTR aveva correttamente applicato i principi sulla prova contraria nell'accertamento sintetico: non è necessaria la prova diretta e analitica della coincidenza tra ogni spesa e ogni singola provvista, essendo sufficiente la dimostrazione della disponibilità, entità e durata di risorse non reddituali e la produzione di elementi sintomatici che rendano plausibile che quelle risorse siano state o potessero essere utilizzate per sostenere le spese e gli incrementi patrimoniali contestati. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole al contribuente e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nell'accertamento sintetico il contribuente può superare la presunzione di maggior reddito dimostrando la disponibilità di risorse non reddituali o ulteriori redditi e producendo elementi sintomatici idonei a rendere plausibile che tali risorse siano state o potessero essere impiegate per le spese contestate; non è richiesta la prova diretta della coincidenza fra ogni spesa e ogni singola provvista.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente invocava la regola dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto corretta la ripartizione probatoria applicata dal giudice di merito nella prova contraria all'accertamento sintetico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge in relazione alla disciplina dell'accertamento sintetico e dell'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non era stato specificamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata secondo il rito camerale non partecipato previsto dalla disposizione novellata.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018

    La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione opera indipendentemente dalla volontà di aderire alla definizione agevolata e si applica a tutte le parti processuali, se il termine cade nel periodo previsto dalla norma.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018

    La Corte distingue questa previsione, che richiede la richiesta del contribuente e la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dalla diversa sospensione automatica dei termini di impugnazione prevista dal comma 11.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non richiede necessariamente la dimostrazione analitica dell'impiego di specifiche somme per ciascuna spesa contestata, ma esige la prova della disponibilità, dell'entità e della durata di risorse idonee a giustificare la capacità contributiva accertata, nonché di elementi sintomatici che rendano plausibile tale utilizzo.
  • La mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi o di risorse economiche non basta, se non è accompagnata da circostanze documentali o indiziarie che colleghino quelle risorse alle spese o agli incrementi patrimoniali contestati.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie tributarie opera automaticamente, per tutte le parti, entro il periodo normativamente individuato, senza dipendere dalla scelta del contribuente di aderire o meno alla definizione agevolata.
  • Quando il giudice di merito ha accertato in fatto la provenienza delle disponibilità e la loro idoneità a giustificare le spese, la censura di legittimità non può limitarsi a prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio, ma deve investire specificamente il relativo accertamento nei limiti dei motivi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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