Sentenza del 09/11/2016 n. 22767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta misura delle imposte ipotecaria e catastale dovute per la vendita di un fabbricato non ultimato, accatastato in categoria D2. Il contribuente sosteneva che, trattandosi di un bene strumentale ancora in corso di costruzione, fossero dovute le imposte in misura fissa e non proporzionale, invocando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Ha inoltre contestato l'ammissibilità e la motivazione dell'appello dell'Ufficio.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione in favore dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che il contribuente non aveva trascritto né adeguatamente indicato il contenuto e la collocazione dell'atto d'appello contestato. Il secondo motivo è stato rigettato nel merito: poiché l'immobile costituiva un intero corpo di fabbrica già accatastato in categoria D2, la sua natura strumentale era sufficiente a giustificare l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal grado di ultimazione della ricostruzione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non aveva depositato difese scritte.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Disciplina i requisiti dell'atto di appello nel processo tributario. La Corte ha comunque ritenuto inammissibile la censura del contribuente perché non autosufficiente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua i motivi di ricorso per Cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Impone al ricorrente per Cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, riportandone il contenuto rilevante e precisandone la collocazione processuale.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4
Richiede il deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, quando necessari per la decisione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter
Rileva per il regime IVA delle cessioni di immobili. Il contribuente sosteneva che la cessione del fabbricato non ultimato non rientrasse nelle fattispecie indicate, con conseguente applicazione del principio di alternatività; la Corte non ha accolto tale impostazione.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, lettere a e b
Norma richiamata nel dibattito sul regime fiscale delle cessioni di immobili strumentali e sulla misura delle imposte indirette.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40
Prevede il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, invocato dal contribuente; la decisione ha ritenuto comunque dovute le imposte ipotecaria e catastale proporzionali in ragione della natura strumentale dell'immobile.
Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1-bis, e D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10
Disposizioni applicate per determinare la misura proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili strumentali.
Circolare ministeriale n. 12/E del 12 marzo 2010
Richiamata dal contribuente a sostegno della tesi secondo cui la cessione di un immobile strumentale in corso di costruzione avrebbe dovuto ricevere un diverso trattamento fiscale; tale argomento non è stato accolto.
Massime di principio
- Per stabilire il regime delle imposte ipotecaria e catastale, la natura strumentale dell'immobile e la sua classificazione catastale possono prevalere sul fatto che il fabbricato sia ultimato o ancora in fase di costruzione o ricostruzione.
- Un fabbricato già accatastato in una categoria strumentale, come la D2, può essere assoggettato alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali anche se i lavori non sono completati.
- Nel ricorso per Cassazione è essenziale trascrivere o riassumere gli atti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La Cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali nei limiti previsti dalla legge.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non esclude automaticamente l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, che devono essere valutate secondo la disciplina propria del trasferimento e della natura dell'immobile.
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