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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia aveva notificato a G.T. più avvisi di mora per IRPEF, ILOR e contributo SSN, relativi a cartelle emesse in seguito alla definitività di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta indicato nel provvedimento come «XXXXXX». La contribuente aveva impugnato gli avvisi deducendo la mancata notifica delle cartelle presupposte. La Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva confermato la decisione, ritenendo legittimata passivamente l’Agenzia delle Entrate e illegittimi gli avvisi per mancata prova delle notifiche. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la legittimazione passiva spettasse al concessionario; e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non le si potesse imputare la mancata produzione delle relate, detenute dal concessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e il ricorso. Ha confermato che, quando si contesta la pretesa tributaria o la cartella per omessa notifica dell’atto presupposto, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito; il concessionario è invece legittimato quando si impugnano vizi propri degli atti della riscossione direttamente imputabili a esso. Ha inoltre escluso che la disponibilità delle relate da parte del concessionario impedisca all’Agenzia di assolvere l’onere probatorio: il sistema consente di ottenere la documentazione e, se necessario, di chiamare in causa il concessionario. La Corte ha precisato che non era necessario decidere se fosse corretta l’affermazione della sentenza d’appello secondo cui l’accoglimento avrebbe azzerato il diritto dell’ufficio alla riscossione, poiché tale argomento eccedeva la ragione sufficiente a riconoscere la legittimazione dell’Agenzia. Spese del giudizio di legittimità compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il concessionario, poi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, nel caso - cioè - di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora.

    Il concessionario della riscossione è legittimato passivamente se la controversia riguarda vizi propri della cartella o dell’avviso di mora imputabili alla sua attività. Se si contesta invece la pretesa tributaria o l’omessa notifica dell’atto presupposto, la legittimazione spetta all’ente titolare del credito.

  • Art. 2697 c.c.

    Invero, nel sostenere che, a fronte dell'avvenuta notificazione da parte della concessionaria per la riscossione delle cartelle, la sentenza impugnata non avrebbe potuto pronunciare nei confronti dell'agenzia sulla base delle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere della prova relativo alla produzione delle relate di notifica, in quanto queste non sono in suo possesso, ma sono tenute dal concessionario, la ricorrente non considera adeguatamente che, sia dal punto di vista sostanziale che da quello processuale, l'ordinamento tributario fornisce meccanismi giuridici adeguati affinchè la prova sia comunque fornita.

    La documentazione relativa agli atti eseguiti dal concessionario non esonera automaticamente l’ente creditore dall’onere probatorio. I rapporti tra ente e concessionario e gli strumenti processuali disponibili consentono di acquisire e produrre le relate; la loro disponibilità presso il concessionario non può essere opposta al contribuente come ragione per sottrarsi alla prova.

  • Art. 1188 c.c.

    In tal senso, dal punto di vista sostanziale, la riconduzione da parte della giurisprudenza (v. ad es. sez. 5, n. 21222 del 2006) della posizione del concessionario incaricato della riscossione del credito portato dal ruolo alla figura dell'"adiectus solutionis causa" delineata dall'art. 1188 c.c., tenuto conto che - al di fuori del sistema tributario l'"adiectio" non fonda una legittimazione processuale dell'"adiectus", dovendo essere convenuto il creditore - convince del fatto che la problematica della disponibilità della documentazione afferente il credito, quali sono le relate di notifica, ricade nell'ambito dei rapporti interni tra creditore e "adiectus", senza che possa farsi valere nei confronti del debitore-contribuente la scelta di avere riscosso mediante "adiectio" invece che direttamente.

    Il concessionario incaricato della riscossione opera quale soggetto designato a ricevere il pagamento per conto del creditore. La gestione interna della documentazione tra concessionario ed ente creditore non può pregiudicare il contribuente né alterare le regole sulla legittimazione processuale.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999

    se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito (v. D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, secondo cui "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite").

    Quando il contribuente agisce contro il concessionario per questioni che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l’ente creditore; in mancanza, sopporta le conseguenze della lite.

  • Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il sistema è completato considerando del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, a mente del quale l'ente creditore, nel costituirsi in giudizio, può instare per la chiamata in causa di terzi: invero, nell'ipotesi in cui sia evocata in giudizio la sola amministrazione, questa - ove si confronti con problematiche probatorie della regolarità dell'azione demandata all'"adiectus" - potrà (oltre come detto a disciplinare "inter partes" la messa a disposizione di documentazione) chiamare in causa il concessionario, affinchè quest'ultimo provveda direttamente in lite a produrre la necessaria documentazione probatoria (con le conseguenze di legge in caso, di inadempimento).

    L’ente creditore convenuto può chiedere la chiamata in causa del concessionario, anche per consentire la produzione della documentazione relativa agli atti di riscossione che quest’ultimo ha eseguito.

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta la fondatezza della pretesa tributaria o deduce che la cartella non è stata notificata e che manca quindi la notifica dell’atto presupposto, il contraddittore legittimato è normalmente l’ente titolare del credito tributario.
  • Se la contestazione riguarda un vizio proprio della cartella o dell’avviso di mora direttamente imputabile al concessionario, la domanda va rivolta contro il concessionario; in questa ipotesi, di regola, non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore.
  • La circostanza che le prove delle notifiche siano materialmente custodite dal concessionario non esonera l’ente creditore dall’onere di assicurare che siano prodotte in giudizio: l’ente può attivare i rapporti interni o chiedere la chiamata in causa del concessionario.
  • Quando il contribuente cita soltanto il concessionario per una controversia che non concerne esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l’ente creditore se non vuole rispondere delle conseguenze della lite.

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