Sentenza del 09/11/2016 n. 22744 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1982, con sanzioni IRPEF e ILOR connesse all'imputazione proporzionale al contribuente della quota di reddito dell'impresa familiare. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Tributaria Centrale, che aveva confermato la pronuncia della Commissione Tributaria di secondo grado di Piacenza del 16 febbraio 1990: quest'ultima aveva dichiarato ammissibile il ricorso del contribuente e illegittimo l'accertamento, ritenendo che l'imputazione proporzionale riguardasse i redditi dichiarati, non il maggior reddito accertato. L'Agenzia ha contestato, con il primo motivo, la tempestività del ricorso introduttivo, sostenendo che la copia destinata all'Ufficio tributario era stata spedita o consegnata il 18 aprile 1988, oltre il termine; con il secondo, ha sostenuto che la regola di imputazione proporzionale prevista per i redditi prodotti in forma associata si applicasse anche all'impresa familiare.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: benché il ricorso fosse stato presentato alla Commissione tributaria il 18 febbraio 1988, entro il termine, la copia destinata all'Ufficio tributario competente fu consegnata soltanto il 18 aprile 1988. In base alla disciplina allora applicabile, entrambi gli adempimenti dovevano essere compiuti entro il termine perentorio di sessanta giorni; la tardiva trasmissione della copia comportava una nullità relativa alla valida costituzione del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Il secondo motivo è rimasto assorbito, senza decisione sulla questione sostanziale dell'imputazione del reddito dell'impresa familiare. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate, anche considerato che il contribuente aveva ottenuto per due volte pronunce favorevoli nei precedenti gradi.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17, come sostituito dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 8
L'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso postula che entro tale termine si provveda ad entrambi i due adempimenti suddetti ed essendo la formalità da osservarsi verso l'ufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, essa attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Per il contenzioso tributario disciplinato dalla norma applicabile al caso, entro il termine perentorio di sessanta giorni occorreva sia depositare o spedire l'originale del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria, sia consegnarne o spedirne una copia all'Ufficio tributario competente. Il mancato rispetto del secondo adempimento impedisce la valida costituzione del contraddittorio e determina una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando la disciplina processuale applicabile richiede notifiche o depositi distinti presso il giudice e presso l'amministrazione resistente, il rispetto del termine per uno solo degli adempimenti non è sufficiente: ciascuno deve essere eseguito tempestivamente.
- La trasmissione tardiva della copia del ricorso all'Ufficio tributario, nel regime esaminato, non è una mera irregolarità formale: incide sulla valida instaurazione del contraddittorio e può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se il ricorso è stato presentato tempestivamente al giudice.
- Prima di esaminare le questioni di merito, il giudice può rilevare la nullità processuale relativa alla costituzione del rapporto processuale; se questa impedisce la prosecuzione del giudizio, le questioni sostanziali restano assorbite.
- La regola sui termini e sugli adempimenti va verificata alla luce della disciplina vigente al momento del procedimento: la decisione riguarda il regime storico del D.P.R. n. 636 del 1972 e non va trasposta automaticamente alle procedure disciplinate da norme successive.
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