Sentenza del 09/11/2016 n. 22737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento per IRAP relativa al 2003, emessa dopo controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Foggia, aveva confermato l'annullamento della cartella, ritenendo che l'attività professionale fosse svolta con minimo supporto di personale esterno e una dotazione ridotta di beni strumentali, dunque senza autonoma organizzazione. L'Agenzia ha proposto un unico motivo in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e insufficiente motivazione. Ha sostenuto che la C.T.R. non avesse spiegato quali elementi concreti giustificassero l'esclusione del presupposto IRAP, nonostante i dati indicati dall'ufficio: studio di circa 25 mq, compensi a terzi per 36.550 euro (circa il 25% dei compensi professionali, pari a 144.247 euro), beni strumentali per 16.461 euro e spese per 68.615 euro.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al vizio di insufficiente motivazione, rigettando la censura di violazione di legge: la C.T.R. aveva individuato correttamente in astratto il presupposto dell'IRAP, ossia l'autonoma organizzazione, ma aveva escluso che ricorresse nel caso concreto con affermazioni generiche e senza indicare gli elementi valutati né il percorso logico seguito. I dati specificamente allegati dall'Agenzia erano astrattamente rilevanti e richiedevano una valutazione motivata. La sentenza è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi decisa in via definitiva la debenza dell'IRAP.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3
il requisito della autonoma organizzazione, che ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui
L'IRAP sull'attività professionale presuppone che il professionista sia responsabile dell'organizzazione e che questa presenti beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure un impiego non occasionale di lavoro altrui. La verifica è concreta e non discende automaticamente dalla sola natura professionale dell'attività.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La disposizione è indicata come base del controllo automatizzato da cui è derivata la cartella IRAP contestata; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione specifica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il Giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato.
La censura per vizio motivazionale è fondata quando la decisione non rende riconoscibili gli elementi valutati e il ragionamento che li collega alla conclusione. Nel caso concreto tale vizio è stato ravvisato; la distinta censura di violazione di legge è stata invece respinta.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non basta la denominazione dell'attività: occorre accertare in concreto la responsabilità dell'organizzazione e la presenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui utilizzato non occasionalmente.
- La valutazione dell'autonoma organizzazione deve confrontarsi con gli elementi documentali specifici, quali locali adibiti a studio, compensi a terzi, beni strumentali e spese; questi dati non determinano automaticamente l'imposta, ma non possono essere ignorati senza spiegazione.
- Una decisione che esclude l'autonoma organizzazione non è adeguatamente motivata se si limita a formule generiche come «dotazione ridotta» o «minimo supporto» senza indicare i fatti considerati e il percorso logico della valutazione.
- La cassazione con rinvio per insufficiente motivazione non stabilisce definitivamente che l'imposta sia dovuta: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e motivare la conclusione.
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