Sentenza del 09/11/2016 n. 22752 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.G. aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata in relazione a cartelle di pagamento non pagate. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per due cartelle e accolto parzialmente il ricorso per un’altra cartella, ritenendone non provata la notificazione e disponendo la riduzione dell’ipoteca per il relativo importo. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello di Serit e annullato l’iscrizione ipotecaria per la cartella interessata, considerando necessaria la sottoscrizione del destinatario sulla copia conservata dal concessionario. Serit ha proposto ricorso per cassazione con due censure: con la prima ha contestato tale interpretazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dedotto vizio di motivazione, sostenendo inoltre che l’obbligo di conservazione della documentazione della notifica dura cinque anni e che la cartella risaliva al 2000, mentre il ricorso era stato notificato e iscritto a ruolo nel 2008; con la seconda ha denunciato ultrapetizione, sostenendo che la contribuente non aveva riproposto in modo rituale la domanda relativa a un’altra cartella e che la sola memoria illustrativa non bastava.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 19 ottobre 2016 depositata il 9 novembre 2016, ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava impropriamente violazione di legge e vizio di motivazione; è stato inoltre ritenuto infondato nel merito: la conferma della mancata prova della notifica era corretta, poiché la relata prodotta non risultava sottoscritta dal destinatario, ma era errata la motivazione della CTR nella parte in cui richiedeva la sottoscrizione sulla copia conservata dal concessionario. La Corte ha quindi corretto la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., lasciando fermo il dispositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura di ultrapetizione, configurando un possibile error in procedendo, avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge o vizio di motivazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Ne consegue che la CTR correttamente è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto mancasse la prova della notifica della cartella n. (XXXXXX) in quanto la relata non era sottoscritta dal destinatario, ma ha errato nel motivare la decisione poichè ha affermato che è necessario che la copia della cartella che rimane in possesso del concessionario debba essere sottoscritta dal destinatario, con ciò facendo erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.
La decisione distingue la prova della notificazione dalla sottoscrizione della copia conservata dal concessionario: nel caso concreto, la mancata sottoscrizione del destinatario sulla relata impediva di ritenere provata la notifica secondo quanto accertato dai giudici di merito, ma l’art. 26 non impone che il destinatario sottoscriva la copia della cartella conservata dal concessionario.
Art. 384, quarto comma, c.p.c.
Il dispositivo della sentenza impugnata relativamente alla cartella numero (XXXXX) è conforme al diritto, mentre è errata nella motivazione sicchè, a norma dell'art. 384 c.p.c. , comma 4, si impone la sola correzione della motivazione.
Quando il dispositivo della decisione impugnata è conforme al diritto ma la motivazione è errata, la Cassazione può correggere la motivazione senza modificare il dispositivo.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all'art. 360 c.p.c. , n. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se presenta cumulativamente e senza distinzione censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, demandando alla Corte di individuare e ricostruire i singoli motivi.
Art. 112 c.p.c.
Va precisato, poi, che è consolidato il principio secondo il quale in sede di legittimità occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal Giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. , per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre quando il giudice omette di decidere una domanda o decide su una domanda non proposta; la contestazione dell’interpretazione o dell’ampiezza della domanda riguarda invece un accertamento di fatto e non integra, di per sé, violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Ne consegue l'inammissibilità della stessa censura per erronea individuazione della tipologia del motivo, che avrebbe dovuto essere proposto, non già come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. , n. 5 e neppure come error in iudicando a norma dell'art. 360 c.p.c. , n. 3, bensì in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 4, solo in tal modo attivandosi il potere - dovere della Corte, quale giudice del "fatto processuale", di esaminare gli atti di causa.
La denuncia di ultrapetizione, in quanto error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., deve essere proposta con il motivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; così la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali.
Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato invocato da Serit nella censura relativa alla riproposizione delle domande in appello, ma la Corte ha definito tale censura inammissibile per l’errata individuazione del motivo di ricorso e non ha formulato una distinta interpretazione della norma.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo distinto e ricondotte con precisione al pertinente motivo dell’art. 360 c.p.c.; non è sufficiente sovrapporre violazione di legge e vizio di motivazione sulla stessa questione.
- Una censura di ultrapetizione o, più in generale, di violazione delle regole processuali va proposta come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., così da consentire alla Cassazione di esaminare gli atti processuali.
- La mancata prova della notificazione di una cartella può giustificare l’annullamento delle conseguenze esecutive che su di essa si fondano; tuttavia, non si può dedurre dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 che la copia conservata dal concessionario debba essere sottoscritta dal destinatario.
- Se il dispositivo della sentenza è corretto ma la motivazione contiene un errore, la Cassazione può correggere soltanto la motivazione e lasciare invariato l’esito.
Testo integrale
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