Sentenza del 09/11/2016 n. 22736 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella esattoriale di € 49.001,09, notificata impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio di D.C.F., per acconti IRPEF e ILOR relativi agli anni 1996-1999 e ai redditi di partecipazione nella società Edizioni Cultura e Sport s.n.c. Il Ministero e l'Agenzia hanno dedotto, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di interesse e legittimazione attiva degli eredi che avevano rinunciato all'eredità prima di impugnare la cartella; avevano inoltre richiamato lo sgravio per il 1998-1999 e l'inibizione della procedura esecutiva per il 1996-1997. Con il secondo motivo hanno denunciato il difetto di motivazione della sentenza, contestando che la CTR avesse basato la decisione anche sulla motivazione degli avvisi di accertamento presupposti, ormai definitivi perché non impugnati; hanno inoltre sostenuto che la cartella non poteva essere annullata nei confronti dell'altro socio, D.C.A., al quale avviso e cartella erano stati regolarmente notificati.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti di V.M., poiché la notifica era radicalmente inesistente; non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, trattandosi di obbligazioni solidali tra eredi e quindi di cause scindibili, senza litisconsorzio necessario. Nei confronti degli altri intimati ha accolto il primo motivo: la rinuncia all'eredità, effettuata il 27 ottobre 2004 prima dell'impugnazione della cartella, impediva che la pretesa tributaria producesse effetti nella loro sfera giuridica e faceva venir meno sia l'interesse sia la legittimazione a impugnare. La Corte ha deciso direttamente nel merito, essendo la questione di diritto e non occorrendo ulteriori accertamenti, e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo degli eredi rinuncianti. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65
Trattandosi di erede del contribuente, come tale mero condebitore solidale insieme con gli altri eredi ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65), e versandosi pertanto in ipotesi di cause scindibili, non sussiste litisconsorzio necessario e non va pertanto ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta.
La Corte qualifica ciascun erede come condebitore solidale e considera scindibili le cause che lo riguardano; perciò l'assenza o l'invalidità della partecipazione di un erede non impone l'integrazione del contraddittorio con gli altri.
Costituzione, art. 111, comma 2
Secondo consolidato orientamento, infatti, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. , comma 2, ed in base a lettura dell'art. 384 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 12) conforme a tali principi, la corte di legittimità (investita, dalla citata novella procedimentale, di più estese funzioni rescissorie), può, una volta verificata l'omessa pronuncia su di un motivo di appello, omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che la questione di diritto introdotta dal motivo non richieda ulteriori accertamenti in fatto.
Per ragioni di economia processuale e ragionevole durata, la Cassazione può evitare il rinvio e decidere direttamente nel merito dopo aver rilevato un'omessa pronuncia, quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
Codice di procedura civile, art. 384
Secondo consolidato orientamento, infatti, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. , comma 2, ed in base a lettura dell'art. 384 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 12) conforme a tali principi, la corte di legittimità (investita, dalla citata novella procedimentale, di più estese funzioni rescissorie), può, una volta verificata l'omessa pronuncia su di un motivo di appello, omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che la questione di diritto introdotta dal motivo non richieda ulteriori accertamenti in fatto.
L'art. 384 consente alla Corte di cassare senza rinvio e pronunciare nel merito quando gli elementi di fatto sono incontestati e la soluzione dipende soltanto da una questione giuridica.
Legge n. 40 del 2006, art. 12
Secondo consolidato orientamento, infatti, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. , comma 2, ed in base a lettura dell'art. 384 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 12) conforme a tali principi, la corte di legittimità (investita, dalla citata novella procedimentale, di più estese funzioni rescissorie), può, una volta verificata l'omessa pronuncia su di un motivo di appello, omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che la questione di diritto introdotta dal motivo non richieda ulteriori accertamenti in fatto.
La modifica dell'art. 384 c.p.c. è letta dalla Corte come attribuzione di più ampi poteri decisori nel merito, utilizzabili quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Chi rinuncia validamente all'eredità prima di impugnare una cartella riferita al debito del defunto non acquista la qualità di erede: la pretesa non produce effetti nella sua sfera giuridica e, di regola, gli manca la legittimazione e l'interesse ad agire contro quella cartella.
- La rinuncia all'eredità va verificata come questione preliminare di legittimazione; se i fatti rilevanti sono incontestati, la Cassazione può risolverla direttamente senza rinvio, anche quando il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi.
- Quando gli eredi sono condebitori solidali, le cause che li riguardano sono scindibili: la mancata partecipazione o una notifica inesistente nei confronti di uno di loro non comporta automaticamente litisconsorzio necessario né impone di integrare il contraddittorio.
- La decisione non stabilisce che l'eventuale debito tributario sia inesistente nel merito: dichiara inammissibile il ricorso degli eredi rinuncianti per difetto di legittimazione. Le questioni relative alla motivazione degli atti presupposti e alla posizione dell'altro socio non sono state decise, perché il secondo motivo è stato assorbito.
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