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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.A. chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta dall’INPS, dal 1999 al 2005, sulla pensione integrativa. Sosteneva che la base imponibile dovesse essere calcolata sul 87,50% della prestazione, anziché sul 100%, poiché i rendimenti del fondo erano già stati assoggettati a ritenuta del 12,50%. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il contribuente aveva presentato ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva confermato la decisione, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso presentata il 27 marzo 2007, poiché il termine decorreva dalla comunicazione INPS del 14 marzo 2007. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza in Cassazione sostenendo, con il primo motivo, che il termine decorresse dalla data della ritenuta; con il secondo, che il contribuente fosse in grado di riconoscere l’errore dai cedolini.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, assorbendo il secondo. Ha stabilito che il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, non dalla successiva conoscenza dell’errore. Poiché l’istanza era stata presentata oltre 48 mesi dalle ritenute contestate, era tardiva. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38, comma 2

    Infatti secondo costante giurisprudenza della Corte il termine di decadenza della domanda di rimborso di ritenute IRPEF indebitamente operate, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2 in caso di versamento diretto decorre dalla data del pagamento.

    Per le domande di rimborso di ritenute IRPEF indebitamente operate, il termine di decadenza decorre dal pagamento, cioè dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata, e non da quando il contribuente scopre o comprende l’asserito errore.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    La disposizione è richiamata come termine residuale di due anni applicabile in mancanza di un termine specifico previsto dalla disciplina della singola imposta; nel caso deciso, invece, si applicava il termine specifico di 48 mesi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

  • D.P.R. n. 636/1972, art. 16, comma 6

    La disposizione è richiamata come previsione residuale e di chiusura di un termine biennale per chiedere il rimborso quando la disciplina della specifica imposta non stabilisce un termine; non governava il caso, regolato dal termine specifico di 48 mesi.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza va cassata in relazione al primo motivo,assorbito il secondo,e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

    La Cassazione può decidere direttamente nel merito dopo la cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; qui ha quindi rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

Massime di principio

  • Per le richieste di rimborso di ritenute IRPEF assoggettate al termine dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, il termine di 48 mesi decorre dalla data della ritenuta o del pagamento, non dalla data in cui il contribuente ne riceve comunicazione o viene a conoscenza dell’errore.
  • La difficoltà soggettiva nel leggere o comprendere i cedolini non sposta, secondo l’esito di questa decisione, il dies a quo fissato dalla legge; la Corte ha assorbito il relativo motivo e non ha quindi deciso autonomamente tale questione.
  • Quando la domanda di rimborso è proposta oltre il termine di decadenza applicabile, essa è tardiva e può essere rigettata senza esaminare nel merito la fondatezza del prelievo contestato.
  • Se, dopo aver cassato la decisione impugnata, la Cassazione rileva che non servono ulteriori accertamenti di fatto, può definire direttamente la controversia nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

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