Cassazione Civile, Ordinanza n. 03935/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento dei compensi relativi a prestazioni rese nell’interesse di una società, consistite nella progettazione di un impianto fotovoltaico e nella direzione dei lavori per la sua realizzazione. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il professionista fosse inadempiente perché avrebbe assunto obblighi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dai giudici di merito, e in particolare avrebbe garantito un determinato risultato in termini di produttività dell’impianto e assunto anche l’obbligo di svolgere verifiche strutturali e pratiche edilizie. Il tribunale ha rigettato l’opposizione e la corte d’appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c., sostenendo che il collegio d’appello fosse illegittimamente composto per la presenza di un giudice onorario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso, sulla base della documentazione contrattuale, che il professionista avesse garantito il risultato produttivo dell’impianto e assunto l’obbligo di verifiche strutturali e pratiche edilizie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 ha differito l’efficacia dell’illegittimità delle norme sulla magistratura onoraria fino al completamento del riordino legislativo, prevedendo nel frattempo la legittimità dei collegi d’appello composti con la partecipazione di un giudice ausiliario nel rispetto delle condizioni indicate. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova interpretazione del contenuto degli atti negoziali, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, qui non specificamente denunciata. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a ciascuna parte controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per vizi della composizione del collegio; la Corte ha escluso la nullità ritenendo legittima la partecipazione del giudice ausiliario nel periodo transitorio stabilito dalla Corte costituzionale.
È stato richiamato dalla ricorrente per contestare l’esclusione di una garanzia di risultato e di ulteriori obblighi professionali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione dell’interpretazione del contratto.
La violazione di legge può essere dedotta solo indicando specificamente il modo in cui il giudice di merito abbia violato i canoni di interpretazione contrattuale; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa degli atti negoziali.
È stato il parametro processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza per vizi della composizione del collegio.
L’interpretazione degli atti negoziali è censurabile nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti dalla norma, non come mero dissenso interpretativo.
La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. 21 giugno 2013, n. 69
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità, ma con efficacia differita fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.
art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
È stato richiamato come termine e cornice normativa del riordino della magistratura onoraria cui la Corte costituzionale ha subordinato l’efficacia della declaratoria di illegittimità.
sentenza Corte cost. n. 41/2021
Ha modulato gli effetti temporali della declaratoria di incostituzionalità, mantenendo nel periodo transitorio la legittimità dei collegi con partecipazione di un giudice ausiliario entro i limiti indicati.
Massime di principio
- La partecipazione di un giudice onorario al collegio d’appello non determina nullità della sentenza quando la stessa sia intervenuta nel periodo transitorio individuato dalla Corte costituzionale, che abbia differito l’efficacia della declaratoria di illegittimità fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.
- In cassazione l’interpretazione degli atti negoziali è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o nei limiti consentiti dal vizio motivazionale; è inammissibile il motivo che si limiti a proporre una lettura alternativa del contratto o delle dichiarazioni negoziali.
- Per dedurre utilmente la violazione delle regole di interpretazione contrattuale occorre indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; la mera contestazione del risultato interpretativo non integra vizio di legittimità.
- Il professionista che esegue incarichi di progettazione e direzione lavori non può essere ritenuto obbligato a garantire un risultato specifico, salvo che ciò risulti in modo chiaro dagli accordi tra le parti; la verifica dell’esistenza di una tale garanzia è questione di interpretazione del contratto riservata al giudice di merito.
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