Cassazione Civile, Ordinanza n. 27121/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, maggiori imposte Irap, Ires e Iva nei confronti di una società ritenendo fittizi alcuni elementi passivi e qualificando come elusive le operazioni fatturate con società collegate, poste in essere al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali. La società aveva impugnato con successo l'atto dinanzi al giudice di primo grado; l'appello dell'Ufficio era stato respinto dalla commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto necessaria, per applicare la disciplina dell'abuso del diritto ex art. 37-bis d.P.R. 600/1973, la preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente, il rispetto del termine dilatorio e la specifica motivazione previsti dalla norma, adempimenti che l'Ufficio non aveva osservato. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/1992; (2) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione/falsa applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973; (3) violazione/falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000. La censura comune ai tre motivi era che la società, avendo già ottenuto in primo grado un rigetto sulla doglianza relativa all'art. 37-bis e sul rispetto del termine dilatorio, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi a riproporre le controdeduzioni in secondo grado, essendosi formato giudicato interno sulle questioni. La società ha resistito con controricorso e, in via incidentale condizionata, ha dedotto l'omessa pronuncia sulle proprie controdeduzioni nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo, con una sola argomentazione che cumulava e sovrapponeva vizi diversi di legittimità, impedendo di comprendere a quale specifica censura si riferisse ciascun profilo. Ha inoltre rilevato la violazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato né trascritto le statuizioni di primo grado né il contenuto degli atti processuali necessari a verificare l'asserita formazione del giudicato interno. L'inammissibilità del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite e non ha applicato l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La CTR aveva ritenuto che, per contestare condotte elusive riconducibili all'abuso del diritto, l'Ufficio dovesse previamente attivare il contraddittorio endoprocedimentale e osservare gli specifici obblighi motivazionali previsti dalla norma; la Cassazione non entra nel merito di tale interpretazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
È richiamato come norma che impone un termine dilatorio prima dell'emanazione dell'atto impositivo; la Corte non decide sul merito della sua applicabilità per difetto di ammissibilità dei motivi.
È invocato dall'Agenzia come norma processuale asseritamente violata nel giudizio tributario di merito.
È invocato dall'Agenzia come norma processuale asseritamente violata nel giudizio tributario di merito.
È richiamato quale parametro della dedotta ultrapetizione.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata e che i motivi devono essere specificamente riconducibili ai singoli vizi denunciati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato in modo promiscuo, quando cumuli e sovrapponga in un'unica esposizione plurime censure eterogenee senza consentire di individuare con precisione il vizio dedotto.
- Nel giudizio di legittimità opera il principio di autosufficienza: chi deduce l'erronea formazione di un giudicato interno deve indicare e trascrivere gli elementi processuali indispensabili a verificare la fondatezza della censura.
- Ai fini della verifica dell'eventuale giudicato interno la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa, ma solo se il ricorrente abbia assolto l'onere di specificazione necessario a rendere controllabile l'assunto.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
- Quando il ricorso è proposto da un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non trova applicazione la condanna all'ulteriore contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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