L.R. Calabria 13/2017
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 13/2017 aggiorna la l.r. n. 11/2003 sui Consorzi di bonifica: ridefinisce il presupposto del contributo consortile per i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dalle opere/attività di bonifica, sopprime il riferimento ai benefici diretti, indiretti e potenziali e impone l’adeguamento degli statuti consortili entro sei mesi. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina dei contributi consortili dei Consorzi di bonifica
Modifiche alla disciplina dei contributi dei Consorzi di bonifica
La legge regionale Calabria 9 maggio 2017, n. 13 interviene sulla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, con l’obiettivo di precisare il presupposto del contributo consortile e di adeguare la disciplina dei Consorzi di bonifica alla nozione di beneficio rilevante ai fini contributivi. Le modifiche operano solo nell’ordinamento regionale calabrese.
Ambito della contribuzione consortile
La disciplina risultante chiarisce che sono tenuti al pagamento del contributo consortile i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio di bonifica che ricavano un beneficio dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica svolte o gestite dal Consorzio. Il beneficio è definito come il vantaggio che l’immobile trae dall’opera e dall’attività di bonifica, finalizzate a preservarne, conservarne e incrementarne il valore.
Criteri di determinazione del contributo e piani di classifica
Il contributo è dovuto secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 11/2003. La norma richiama il rispetto dei principi e criteri dell’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla proposta di attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, convertito con legge n. 31/2008.
Precisazioni introdotte sulle categorie di immobili e sul beneficio
Le modifiche coordinate alla l.r. 11/2003 precisano che il riferimento ai beni immobili riguarda espressamente sia quelli agricoli sia quelli extragricoli. Viene inoltre eliminata la formula che richiamava benefici “diretti, indiretti e potenziali”, con effetto di concentrare la disciplina sul beneficio come vantaggio concretamente derivante dall’opera o dall’attività di bonifica.
Adeguamento degli statuti consortili
I Consorzi di bonifica devono adeguare i rispettivi statuti entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale n. 13/2017. Si tratta di un termine transitorio per l’allineamento delle fonti consortili alla nuova formulazione della disciplina regionale.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).
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