Cassazione Civile, Ordinanza n. 12625/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito di una società per l’anno d’imposta 2011, applicando una percentuale di ricarico diversa e più elevata rispetto a quella dichiarata. L’Ufficio ha fondato la pretesa su indizi di antieconomicità della gestione, ritenendo inattendibile la contabilità pur formalmente regolare, a causa di utile operativo irrisorio, costi notevoli e percentuale di ricarico molto bassa rispetto alle medie di settore. La società ha impugnato la sentenza della CTR deducendo, con due motivi, la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 per l’asserita illegittimità delle presunzioni semplici utilizzate dall’Ufficio in presenza di contabilità formalmente corretta e ricavi congrui rispetto agli studi di settore; inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e il vizio motivazionale per omessa valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e delle proprie difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, chiarendo che l’accertamento non era basato sugli studi di settore ma sull’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in ragione dell’antieconomicità della gestione; il richiamo agli studi di settore aveva solo valore di parametro comparativo. La Corte ha ribadito che, una volta contestata dall’Ufficio l’antieconomicità e la conseguente inattendibilità della contabilità, anche se formalmente regolare, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettivo conseguimento dei ricavi dichiarati. Ha inoltre osservato che la CTR aveva svolto una valutazione di merito congrua e logica, non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso rigettato proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento in presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto è stato ritenuto applicabile per antieconomicità della gestione e inattendibilità della contabilità.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché l’accertamento non era fondato sugli studi di settore.
ribadito il principio per cui, contestata l’antieconomicità dalla parte pubblica, il contribuente deve fornire la prova dei ricavi dichiarati.
le presunzioni semplici dell’Ufficio sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti; il giudice di merito ne valuta attendibilità e concludenza.
richiamato nel ricorso ma non centrale nella decisione; non emerge un’autonoma applicazione decisoria.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
veicolo della censura per violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
veicolo della censura motivazionale; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito della CTR.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, rendendo applicabile l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria contesta l’antieconomicità della gestione di un’impresa e desume da ciò l’inattendibilità della contabilità, la presenza di scritture formalmente regolari non è di per sé sufficiente a vincere la pretesa fiscale.
- L’accertamento fondato su presunzioni semplici è legittimo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il parametro degli studi di settore può valere come termine di raffronto, ma non è decisivo se non è la base dell’accertamento.
- Una volta che l’Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei a evidenziare l’irragionevolezza economica della gestione, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettivo conseguimento dei ricavi dichiarati.
- La valutazione sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e sulla credibilità delle prove contrarie è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua.
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