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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12625/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito di una società per l’anno d’imposta 2011, applicando una percentuale di ricarico diversa e più elevata rispetto a quella dichiarata. L’Ufficio ha fondato la pretesa su indizi di antieconomicità della gestione, ritenendo inattendibile la contabilità pur formalmente regolare, a causa di utile operativo irrisorio, costi notevoli e percentuale di ricarico molto bassa rispetto alle medie di settore. La società ha impugnato la sentenza della CTR deducendo, con due motivi, la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 per l’asserita illegittimità delle presunzioni semplici utilizzate dall’Ufficio in presenza di contabilità formalmente corretta e ricavi congrui rispetto agli studi di settore; inoltre ha denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e il vizio motivazionale per omessa valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e delle proprie difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, chiarendo che l’accertamento non era basato sugli studi di settore ma sull’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in ragione dell’antieconomicità della gestione; il richiamo agli studi di settore aveva solo valore di parametro comparativo. La Corte ha ribadito che, una volta contestata dall’Ufficio l’antieconomicità e la conseguente inattendibilità della contabilità, anche se formalmente regolare, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettivo conseguimento dei ricavi dichiarati. Ha inoltre osservato che la CTR aveva svolto una valutazione di merito congrua e logica, non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso rigettato proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione finanziaria contesta l’antieconomicità della gestione di un’impresa e desume da ciò l’inattendibilità della contabilità, la presenza di scritture formalmente regolari non è di per sé sufficiente a vincere la pretesa fiscale.
  • L’accertamento fondato su presunzioni semplici è legittimo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il parametro degli studi di settore può valere come termine di raffronto, ma non è decisivo se non è la base dell’accertamento.
  • Una volta che l’Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei a evidenziare l’irragionevolezza economica della gestione, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettivo conseguimento dei ricavi dichiarati.
  • La valutazione sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e sulla credibilità delle prove contrarie è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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