Cassazione Civile, Ordinanza n. 05894/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2005 nei confronti di una società costruttrice, ritenendo che i corrispettivi dichiarati per la cessione di undici unità immobiliari fossero inferiori a quelli effettivi. L'accertamento si fondava su dati dell'Anagrafe tributaria, banca dati OMI e, nel ricorso per cassazione, anche su ulteriori elementi indiziari: il raffronto tra prezzi di vendita e importi dei mutui erogati agli acquirenti, il frazionamento del mutuo, la vendita di immobili "su progetto" con preliminari registrati e acconti fatturati, oltre a dati del Borsino immobiliare FIAIP e alla differenziazione dei prezzi tra unità analoghe. La CTR, in sede di rinvio, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che non vi fosse prova sufficiente della superiorità dei mutui rispetto ai prezzi dei rogiti e che il valore OMI non potesse da solo sostenere la ripresa. L'Agenzia ha quindi dedotto, con un unico motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando che la CTR avesse escluso senza adeguata spiegazione la rilevanza indiziaria del mutuo di euro 130.000 relativo a un atto di vendita di un sottotetto e avesse inoltre ignorato altri elementi presuntivi indicati nell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha qualificato la motivazione della sentenza impugnata come meramente apparente su entrambi i profili censurati: da un lato, perché la CTR aveva escluso il collegamento tra il mutuo di euro 130.000 e l'acquisto del sottotetto senza indicare le fonti del proprio convincimento; dall'altro, perché aveva omesso di esaminare gli ulteriori elementi indiziari posti dall'Ufficio a base dell'accertamento. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza derivante da motivazione apparente o mancante, non per mera insufficienza della motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiede una motivazione della decisione del giudice tributario; la sua violazione integra nullità quando la motivazione sia solo apparente.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche per desumere maggiori ricavi non dichiarati nelle cessioni immobiliari.
art. 1, comma 265, l. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamato nel precedente motivo dell'Agenzia quale norma rilevante nella disciplina dell'accertamento presuntivo sui corrispettivi immobiliari.
La presunzione semplice richiede un fatto noto idoneo a far inferire, secondo regole di esperienza, il fatto ignoto; la superiorità del mutuo sul prezzo dichiarato è elemento indiziario rilevante.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale, altrimenti la decisione è nulla.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è più censurabile la mera insufficienza argomentativa.
- La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e non indica le fonti di prova poste a base del convincimento del giudice.
- In materia di accertamento tributario dei corrispettivi delle cessioni immobiliari, la differenza tra importo del mutuo erogato all'acquirente e prezzo dichiarato nel rogito costituisce un elemento indiziario idoneo a sorreggere la rettifica, anche autonomamente, se non adeguatamente superato da prova contraria.
- Il giudice di merito che escluda la rilevanza di un indizio o di un complesso di presunzioni deve confrontarsi con tutti gli elementi addotti dall'Ufficio e spiegare le ragioni del loro eventuale mancato rilievo; la loro omissione integra motivazione apparente.
- L'eventuale esistenza di acconti o di preliminari antecedenti non può neutralizzare automaticamente la valenza indiziaria di un mutuo superiore al prezzo rogato, occorrendo una verifica concreta e motivata del nesso tra finanziamento, pagamenti e bene acquistato.
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