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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33766/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza presso i locali di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Ufficio emetteva avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007-2010, ritenendo svolta in concreto un'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande e negando l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla l. n. 398/1991, con recupero a IRES, IVA e IRAP. I giudici di merito rigettavano i ricorsi della contribuente. In Cassazione la ricorrente denunciava, con un unico motivo, la violazione dell'art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e del divieto di retroattività della legge sopravvenuta ex art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che l'accesso ispettivo nei locali dell'ente fosse illegittimo perché compiuto senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, autorizzazione che, secondo la tesi difensiva, sarebbe stata resa non necessaria solo dalla novella del 2012, entrata in vigore successivamente ai controlli.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per l'accesso ai locali di un'associazione ai fini dell'accertamento tributario, non occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria prevista dagli artt. 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972, poiché tale autorizzazione è richiesta solo per l'accesso all'abitazione del contribuente in ragione dell'art. 14 Cost., non anche per locali di associazioni o esercizi commerciali. Ha inoltre rilevato che l'accesso era stato eseguito dalla Guardia di Finanza, cui l'art. 35 l. n. 4/1929 riconosce il potere di accesso e verifica negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad attività industriali o commerciali, norma ritenuta tuttora vigente e applicabile anche agli enti non commerciali. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è necessaria solo per l'accesso all'abitazione del contribuente, non per locali di associazioni o altri locali non abitativi.

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    Si applica, in materia di accessi ispettivi, nel medesimo senso dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972; non impone autorizzazione per locali associativi o commerciali.

  • art. 14 Cost.

    L'inviolabilità del domicilio giustifica la necessità di autorizzazione solo per l'accesso all'abitazione, non per locali diversi dall'abitazione.

  • art. 35 l. n. 4/1929

    Attribuisce alla Guardia di Finanza il potere di accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale o commerciale per verifiche e ricerche; la Corte ne ribadisce la perdurante vigenza e l'applicabilità anche agli enti non commerciali.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul divieto di retroattività della legge, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'assenza di necessità dell'autorizzazione per l'accesso contestato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametrava il vizio denunciato come violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti tributari, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è richiesta dall'art. 52 d.P.R. n. 633/1972 solo per l'accesso all'abitazione del contribuente, in ragione della tutela costituzionale del domicilio, e non per locali di associazioni, club o esercizi commerciali.
  • L'illegittimità dell'accesso ispettivo non può essere desunta automaticamente dalla forma giuridica non commerciale dell'ente, quando l'accesso sia finalizzato a verificare in concreto la natura effettivamente commerciale dell'attività svolta.
  • La disciplina dell'accesso e delle verifiche della Guardia di Finanza di cui all'art. 35 l. n. 4/1929 continua a operare e legittima l'accesso nei locali adibiti ad attività economiche, con applicazione estesa anche agli enti non commerciali.
  • La deduzione di una pretesa retroattività di una norma liberalizzatrice sull'accesso non è decisiva se, già secondo la disciplina previgente, il controllo poteva essere eseguito senza autorizzazione nei locali non abitativi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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