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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25768/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello contro due cartelle di pagamento e due avvisi di intimazione emessi per IRPEF, IVA, IRAP e sanzioni. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. e dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, nonché della normativa regolamentare richiamata, sostenendo che gli atti impugnati e quelli prodromici sarebbero stati notificati a un soggetto dotato di codice fiscale diverso da quello del reale destinatario. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 e il vizio di motivazione per omessa considerazione della mancata notifica degli atti presupposti, lamentando che la CTR si fosse concentrata solo sull'avviso bonario e avesse trascurato altri atti antecedenti, indicati in modo non specifico. La Corte ha rilevato che la CTR aveva effettivamente esaminato la censura sulla diversità del codice fiscale, escludendo uno scambio di persona perché la divergenza era dipesa dallo stesso contribuente, che aveva modificato il proprio codice fiscale dopo le notifiche. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero formulate in modo promiscuo e aspecifico, senza separare chiaramente i diversi vizi e senza indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e di fatto necessarie, anche in relazione alla questione della doppia conforme.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente escluso la nullità delle notifiche, non ravvisando uno scambio di persona nonostante la diversità dei codici fiscali, e ha reputato inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito il secondo motivo per difetto di specificità, per cumulo indistinto di censure eterogenee e per mancata puntuale indicazione delle ragioni di contrasto con la sentenza impugnata, oltre al rilievo della doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con censure specifiche, indicando chiaramente in che modo la decisione impugnata contrasti con la norma o con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi richiede una critica specifica e non un generico cumulo di doglianze.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    Le irregolarità di notificazione non determinano automaticamente invalidità ove non emerga un effettivo scambio di persona o un concreto pregiudizio alla corretta individuazione del destinatario.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    La doglianza sulla notifica degli atti della riscossione è stata respinta perché, nel caso concreto, non risultava un vizio imputabile all'amministrazione ma una modifica del codice fiscale operata dallo stesso contribuente.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    La sua evocazione nel ricorso non è stata sviluppata in modo specifico e autonomo, con conseguente inidoneità della censura.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta generica e promiscuamente articolata con altri vizi, quindi non scrutinabile utilmente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti la censura è inammissibile o comunque inidonea.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La dedotta nullità della notifica di cartelle o atti della riscossione per indicazione di un codice fiscale diverso non è configurabile quando il giudice di merito accerti che non vi sia stato uno scambio di persona e che la difformità dipenda da una modifica riferibile allo stesso destinatario.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autonomo e intelligibile: non è ammissibile la mescolanza indistinta di violazione di legge, vizio motivazionale e critica fattuale senza consentire alla Corte la separata verifica di ciascuna doglianza.
  • La censura di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale della regola giuridica asseritamente disattesa dalla sentenza impugnata e del modo in cui la decisione si porrebbe in contrasto con essa.
  • Nel regime della doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e indicare le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello; in mancanza, il sindacato di legittimità è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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