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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16235/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente di un comune ha impugnato, prima davanti al TAR e poi davanti al giudice ordinario, alcuni atti con cui l’ente aveva approvato un nuovo sistema di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali e aveva poi determinato i conguagli della retribuzione di posizione e di risultato per più annualità. Il ricorrente sosteneva che, a seguito della riorganizzazione interna dell’ente e dell’ampliamento delle funzioni da lui svolte, la rideterminazione del trattamento accessorio dovesse essere in aumento e non potesse operare in peius con effetti di fatto retroattivi. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul codice di comportamento, per avere il giudice escluso la partecipazione del dirigente al procedimento e per la dedotta incompatibilità/conflitto di interessi del segretario generale che aveva partecipato alle sedute e adottato/attuato gli atti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione del dovere di astensione del segretario generale; 3) violazione delle norme sul trattamento economico dei dirigenti pubblici e dei principi di affidamento e irretroattività, sostenendo che la parte variabile della retribuzione di posizione non potesse essere negata perché dovuta in ragione delle funzioni effettivamente svolte; 4) violazione delle norme sulla proposizione della domanda, per avere la corte territoriale ritenuto tardiva/inammissibile la domanda risarcitoria relativa alla mancata assegnazione degli obiettivi per la retribuzione di risultato e per aver escluso un sottodimensionamento della retribuzione di risultato rispetto agli anni precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: ha escluso che, nella procedura di pesatura delle posizioni dirigenziali, trovino applicazione le regole partecipative della legge n. 241/1990, trattandosi di atti organizzativi dell’ente connotati da poteri datoriali; ha negato che il segretario generale versasse in una posizione di incompatibilità tale da imporre astensione, poiché la sua partecipazione era stata solo tecnica, consultiva e verbalizzante, senza voto deliberante; ha confermato che la parte variabile della retribuzione di posizione richiede un previo provvedimento di graduazione/pesatura, con conseguente assenza di un diritto soggettivo perfetto prima di tale atto e legittimità del meccanismo dei conguagli; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e genericità, osservando anche che la retribuzione di risultato non si determina in comparazione con gli anni precedenti ma in base a obiettivi annuali e relativa valutazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le regole partecipative del procedimento amministrativo non si applicano alla procedura di organizzazione interna e di pesatura delle posizioni dirigenziali, che è riconducibile ai poteri datoriali dell’ente.

  • art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non è configurabile, nella fattispecie esaminata, un diritto del singolo dirigente a partecipare al procedimento organizzativo di ripesatura.

  • art. 6 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

    La dedotta incompatibilità del segretario generale è stata esclusa perché la sua funzione era solo consultiva/assistenziale e non deliberante.

  • art. 7 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

    Non ricorre un obbligo di astensione quando il soggetto partecipa alla seduta senza potere di voto e senza incidere deliberativamente sul contenuto dell’atto.

  • art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Gli atti di macro-organizzazione relativi alla individuazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie rientrano nei poteri organizzativi dell’ente.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    L’organizzazione degli uffici e la graduazione delle funzioni sono riconducibili alle determinazioni dell’amministrazione, mediate dalla contrattazione collettiva e dalle procedure previste.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori non corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese; la norma è richiamata per affermare la ripetibilità/conguaglio degli importi non dovuti.

  • art. 47-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Consente il ricorso al conguaglio per recuperare erogazioni provvisorie di incrementi stipendiali, confermando l’ammissibilità del meccanismo in ambito pubblico; la Corte precisa che opera come anticipazione provvisoria e presuppone un parametro di quantificazione.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al corretto trattamento economico, ma non è stato ritenuto decisivo per superare la necessità della previa graduazione della posizione.

  • art. 24 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto alla retribuzione accessoria; la Corte conferma invece la subordinazione della componente variabile alla pesatura della posizione.

  • art. 26 e ss. CCNL 23 dicembre 1999

    Richiamati per la disciplina del trattamento accessorio della dirigenza e della retribuzione di risultato, subordinata a obiettivi e valutazione.

  • art. 29 CCNL 23 dicembre 1999

    La retribuzione di risultato si consegue secondo il meccanismo contrattuale fondato sulla preventiva determinazione degli obiettivi annuali e sulla positiva verifica dei risultati.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La remunerazione di risultato è collegata agli obiettivi gestionali programmati e alla loro verifica/valutazione.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a supporto dell’asserita intangibilità del trattamento in rapporto alle mansioni, ma non accolto in relazione alla dirigenza pubblica e alla necessità della graduazione della posizione.

  • art. 112 c.p.c.

    L’asserita omessa pronuncia è stata ritenuta comunque non decisiva, poiché la questione sull’astensione era infondata.

  • artt. 99 e 101 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di proposizione della domanda e contraddittorio, senza che la censura superasse il rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Invocati per contestare la formulazione della domanda giudiziale; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato per giustificare, in chiave di economia processuale, la decisione nel merito della questione non esaminata dal giudice di merito quando la questione è infondata.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata che consente di decidere nel merito la questione infondata senza rinvio.

Massime di principio

  • Nella procedura di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali di un ente pubblico, gli atti che rideterminano l’assetto organizzativo e il trattamento accessorio appartengono alla sfera organizzativa e datoriale dell’amministrazione; non si applicano automaticamente le garanzie partecipative proprie del procedimento amministrativo ex l. n. 241/1990, salvo specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo.
  • Il segretario generale o altro soggetto che intervenga nella seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, senza potere deliberante né di voto, non è di regola portatore di un obbligo di astensione per conflitto di interessi, salvo che risulti un effettivo potere di incidere sul contenuto della decisione che lo riguarda personalmente.
  • Per la dirigenza pubblica, la parte variabile della retribuzione di posizione non costituisce una voce automaticamente dovuta per il solo conferimento dell’incarico: essa presuppone un provvedimento di graduazione/pesatura che ne integri l’elemento costitutivo e ne determini il quantum entro i limiti delle risorse disponibili.
  • Prima della definitiva pesatura della posizione, il dirigente non vanta un diritto soggettivo perfetto alla componente variabile della retribuzione di posizione, ma solo un’aspettativa; di conseguenza, il successivo conguaglio o recupero degli importi erogati in via provvisoria non viola di per sé l’intangibilità del trattamento economico già acquisito.
  • La retribuzione di risultato non può essere rivendicata in modo astratto sulla base del mero svolgimento di funzioni dirigenziali o del confronto con annualità precedenti: essa richiede la preventiva fissazione degli obiettivi annuali e la successiva positiva valutazione dei risultati conseguiti secondo il sistema contrattuale e organizzativo dell’ente.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una questione non esaminata dalla sentenza impugnata richiede specifica allegazione della sua deduzione nei gradi di merito e puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando una censura processuale è comunque infondata nel merito, la Corte di cassazione può decidere senza rinvio per ragioni di economia processuale, evitando un inutile ritorno della causa al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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