Cassazione Civile, Ordinanza n. 16235/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente di un comune ha impugnato, prima davanti al TAR e poi davanti al giudice ordinario, alcuni atti con cui l’ente aveva approvato un nuovo sistema di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali e aveva poi determinato i conguagli della retribuzione di posizione e di risultato per più annualità. Il ricorrente sosteneva che, a seguito della riorganizzazione interna dell’ente e dell’ampliamento delle funzioni da lui svolte, la rideterminazione del trattamento accessorio dovesse essere in aumento e non potesse operare in peius con effetti di fatto retroattivi. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul codice di comportamento, per avere il giudice escluso la partecipazione del dirigente al procedimento e per la dedotta incompatibilità/conflitto di interessi del segretario generale che aveva partecipato alle sedute e adottato/attuato gli atti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione del dovere di astensione del segretario generale; 3) violazione delle norme sul trattamento economico dei dirigenti pubblici e dei principi di affidamento e irretroattività, sostenendo che la parte variabile della retribuzione di posizione non potesse essere negata perché dovuta in ragione delle funzioni effettivamente svolte; 4) violazione delle norme sulla proposizione della domanda, per avere la corte territoriale ritenuto tardiva/inammissibile la domanda risarcitoria relativa alla mancata assegnazione degli obiettivi per la retribuzione di risultato e per aver escluso un sottodimensionamento della retribuzione di risultato rispetto agli anni precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: ha escluso che, nella procedura di pesatura delle posizioni dirigenziali, trovino applicazione le regole partecipative della legge n. 241/1990, trattandosi di atti organizzativi dell’ente connotati da poteri datoriali; ha negato che il segretario generale versasse in una posizione di incompatibilità tale da imporre astensione, poiché la sua partecipazione era stata solo tecnica, consultiva e verbalizzante, senza voto deliberante; ha confermato che la parte variabile della retribuzione di posizione richiede un previo provvedimento di graduazione/pesatura, con conseguente assenza di un diritto soggettivo perfetto prima di tale atto e legittimità del meccanismo dei conguagli; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e genericità, osservando anche che la retribuzione di risultato non si determina in comparazione con gli anni precedenti ma in base a obiettivi annuali e relativa valutazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Le regole partecipative del procedimento amministrativo non si applicano alla procedura di organizzazione interna e di pesatura delle posizioni dirigenziali, che è riconducibile ai poteri datoriali dell’ente.
art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Non è configurabile, nella fattispecie esaminata, un diritto del singolo dirigente a partecipare al procedimento organizzativo di ripesatura.
art. 6 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
La dedotta incompatibilità del segretario generale è stata esclusa perché la sua funzione era solo consultiva/assistenziale e non deliberante.
art. 7 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
Non ricorre un obbligo di astensione quando il soggetto partecipa alla seduta senza potere di voto e senza incidere deliberativamente sul contenuto dell’atto.
art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Gli atti di macro-organizzazione relativi alla individuazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie rientrano nei poteri organizzativi dell’ente.
art. 2, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
L’organizzazione degli uffici e la graduazione delle funzioni sono riconducibili alle determinazioni dell’amministrazione, mediate dalla contrattazione collettiva e dalle procedure previste.
art. 7, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori non corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese; la norma è richiamata per affermare la ripetibilità/conguaglio degli importi non dovuti.
art. 47-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Consente il ricorso al conguaglio per recuperare erogazioni provvisorie di incrementi stipendiali, confermando l’ammissibilità del meccanismo in ambito pubblico; la Corte precisa che opera come anticipazione provvisoria e presuppone un parametro di quantificazione.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al corretto trattamento economico, ma non è stato ritenuto decisivo per superare la necessità della previa graduazione della posizione.
art. 24 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto alla retribuzione accessoria; la Corte conferma invece la subordinazione della componente variabile alla pesatura della posizione.
art. 26 e ss. CCNL 23 dicembre 1999
Richiamati per la disciplina del trattamento accessorio della dirigenza e della retribuzione di risultato, subordinata a obiettivi e valutazione.
art. 29 CCNL 23 dicembre 1999
La retribuzione di risultato si consegue secondo il meccanismo contrattuale fondato sulla preventiva determinazione degli obiettivi annuali e sulla positiva verifica dei risultati.
art. 14, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La remunerazione di risultato è collegata agli obiettivi gestionali programmati e alla loro verifica/valutazione.
Richiamato dal ricorrente a supporto dell’asserita intangibilità del trattamento in rapporto alle mansioni, ma non accolto in relazione alla dirigenza pubblica e alla necessità della graduazione della posizione.
L’asserita omessa pronuncia è stata ritenuta comunque non decisiva, poiché la questione sull’astensione era infondata.
Richiamati dal ricorrente in tema di proposizione della domanda e contraddittorio, senza che la censura superasse il rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Invocati per contestare la formulazione della domanda giudiziale; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato per giustificare, in chiave di economia processuale, la decisione nel merito della questione non esaminata dal giudice di merito quando la questione è infondata.
La Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata che consente di decidere nel merito la questione infondata senza rinvio.
Massime di principio
- Nella procedura di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali di un ente pubblico, gli atti che rideterminano l’assetto organizzativo e il trattamento accessorio appartengono alla sfera organizzativa e datoriale dell’amministrazione; non si applicano automaticamente le garanzie partecipative proprie del procedimento amministrativo ex l. n. 241/1990, salvo specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo.
- Il segretario generale o altro soggetto che intervenga nella seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, senza potere deliberante né di voto, non è di regola portatore di un obbligo di astensione per conflitto di interessi, salvo che risulti un effettivo potere di incidere sul contenuto della decisione che lo riguarda personalmente.
- Per la dirigenza pubblica, la parte variabile della retribuzione di posizione non costituisce una voce automaticamente dovuta per il solo conferimento dell’incarico: essa presuppone un provvedimento di graduazione/pesatura che ne integri l’elemento costitutivo e ne determini il quantum entro i limiti delle risorse disponibili.
- Prima della definitiva pesatura della posizione, il dirigente non vanta un diritto soggettivo perfetto alla componente variabile della retribuzione di posizione, ma solo un’aspettativa; di conseguenza, il successivo conguaglio o recupero degli importi erogati in via provvisoria non viola di per sé l’intangibilità del trattamento economico già acquisito.
- La retribuzione di risultato non può essere rivendicata in modo astratto sulla base del mero svolgimento di funzioni dirigenziali o del confronto con annualità precedenti: essa richiede la preventiva fissazione degli obiettivi annuali e la successiva positiva valutazione dei risultati conseguiti secondo il sistema contrattuale e organizzativo dell’ente.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di una questione non esaminata dalla sentenza impugnata richiede specifica allegazione della sua deduzione nei gradi di merito e puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando una censura processuale è comunque infondata nel merito, la Corte di cassazione può decidere senza rinvio per ragioni di economia processuale, evitando un inutile ritorno della causa al giudice di merito.
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