Cassazione Civile, Ordinanza n. 16119/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
L'istante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso del Ministero e nel porre le spese di legittimità a carico di quest'ultimo in favore della controricorrente, avrebbe omesso di inserire la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, nonostante tale richiesta fosse stata espressamente formulata nel controricorso. Il procedimento riguardava dunque soltanto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza per inserire la formula di distrazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 30774/2025 venga corretta nel dispositivo, aggiungendo dopo la liquidazione delle spese la frase "con distrazione in favore dell'avvocato Cristiano Dalla Torre". Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza. Non ha statuito sulle spese del procedimento di correzione, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa di tale procedimento.
Norme richiamate
È richiamato, insieme all'art. 391-bis c.p.c., come base del procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte sottolinea che tale procedimento, per la sua natura sostanzialmente amministrativa, di regola non comporta soccombenza e quindi non giustifica una pronuncia sulle spese.
È indicato come norma che disciplina la correzione degli errori materiali in sede di legittimità; la Corte la utilizza per affermare che il procedimento non integra normalmente un'ipotesi di soccombenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale è sufficiente che dall'atto processuale risulti in modo inequivoco la richiesta omessa o erroneamente non trascritta, potendo la Corte correggere il dispositivo per conformarlo alla volontà processuale già espressa.
- La distrazione delle spese può essere disposta in sede di correzione quando la relativa richiesta sia stata effettivamente formulata nel controricorso o in altro atto processuale e sia stata omessa per mero errore materiale nel dispositivo.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura sostanzialmente amministrativa e, di regola, non dà luogo a una regolazione delle spese per assenza di vera soccombenza.
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